venerdì 24/11/2023 • 16:30
L’INPS, con il Mess. 24 novembre 2023 n. 4182, fornisce alcune indicazioni relative alla contribuzione e agli adempimenti legati alla malattia dei lavoratori sportivi iscritti all’INPS e alla Gestione separata.
redazione Memento
L’INPS, con il Mess. 24 novembre 2023 n. 4182, fornisce alcune indicazioni relative alla contribuzione e agli adempimenti legati alla malattia dei lavoratori sportivi iscritti all’INPS e alla Gestione separata. Lavoratori sportivi subordinati Con riferimento alla tutela della malattia, ai lavoratori sportivi subordinati iscritti al Fondo Pensione dei Lavoratori Sportivi, a prescindere dalla qualifica professionale e dal settore di attività, si applica la medesima tutela in materia di assicurazione economica di malattia prevista per la generalità dei dipendenti. La misura dei contributi dovuti per il finanziamento dell’indennità di malattia è pari a quella fissata per il settore dello spettacolo (2,22%). È esclusa la possibilità, per i datori di lavoro, di essere esonerati dall’obbligo di versamento contributivo nei casi in cui, per previsione contrattuale, siano comunque tenuti a corrispondere ai lavoratori subordinati sportivi assicurati, in caso di malattia, un trattamento economico pari alla normale retribuzione nei confronti dei propri dipendenti. Anche ai giovani atleti assunti con contratto di apprendistato viene riconosciuta la tutela assicurativa per la malattia. Lavoratori iscritti alla Gestione separata I lavoratori sportivi del settore dilettantistico, tenuti all’iscrizione alla Gestione separata hanno diritto all'assicurazione previdenziale e assistenziale. Conseguentemente, a essi si applicano le relative disposizioni in materia di tutela previdenziale della malattia. Lavoratori autonomi del settore professionistico Con riferimento ai lavoratori sportivi titolari di rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa operanti nel settore professionistico si applica la previgente disciplina per cui, al di fuori dell’obbligo assicurativo IVS presso il FPSP, non sussiste alcun obbligo di finanziamento dell’assicurazione di malattia e, pertanto, non è prevista la relativa tutela previdenziale. Adempimenti per i lavoratori Ai lavoratori sportivi aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia, come sopra individuati, con riferimento agli eventi certificati a decorrere dalla data del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni previste per la generalità dei lavoratori privati subordinati o iscritti alla Gestione separata. Pertanto, ai fini del riconoscimento della prestazione economica, il lavoratore, in caso di evento di malattia, deve richiedere il certificato telematico al proprio medico curante, ponendo la massima attenzione sulla correttezza dei dati riportati nel certificato, sia in relazione ai propri dati anagrafici sia a quelli relativi al domicilio per la reperibilità. Il certificato rilasciato in via telematica perviene all’INPS, che lo rende disponibile al cittadino mediante l’apposito servizio presente sul sito istituzionale, www.inps.it, “Consultazione dei certificati di malattia telematici”. L’attestato di malattia (privo dei dati di diagnosi) è messo, invece, a disposizione del datore di lavoro. Qualora in casi del tutto eccezionali, a fronte di impedimenti di natura tecnica, il certificato sia stato rilasciato in modalità cartacea, il lavoratore deve provvedere a recapitarlo all’INPS, entro 2 giorni dalla data del rilascio. Contestualmente, è tenuto a consegnare l’attestato cartaceo al proprio datore di lavoro. L’eventuale variazione dell’indirizzo di reperibilità durante il periodo di prognosi deve essere effettuata dal lavoratore con la massima tempestività. Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile durante le fasce orarie normativamente previste per l’eventuale controllo domiciliare medico legale, disposto su richiesta datoriale o d’ufficio dall’INPS. Adempimenti dei datori di lavoro I datori di lavoro sono tenuti a valorizzare nell’ambito del flusso UniEmens, l’elemento obbligatorio <TipoRetrMal>, finalizzato a distinguere il tipo di trattamento retributivo che il datore di lavoro garantisce al lavoratore nei casi di assenza per malattia, sulla base dello specifico contratto di riferimento. Fonte: Mess. INPS 24 novembre 2023 n. 4182
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