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  • Tempo di lettura 7 min.

Nel caso in esame una lavoratrice si era rivolta al Tribunale di Roma eccependo di aver lavorato presso una società dal 1° luglio 2007 al 13 ottobre 2018 in forza di due contratti di collaborazione occasionale e poi di due contratti di lavoro a progetto nonché di aver proseguito la sua attività lavorativa, sia pur senza alcun titolo giustificativo, fino al 29 febbraio 2009, in modo continuativo.

La lavoratrice aveva, pertanto, chiesto che venisse accertata l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 1° luglio 2007, con condanna della società al:

  • ripristino del rapporto, inquadramento nella macro-area D-livello D2 ai sensi del CCNL Federculture e pagamento delle differenze retributive;
  • alla corresponsione delle retribuzioni arretrate dalla messa in mora del 25 gennaio 2011 fino all'effettivo ripristino del rapporto di lavoro.

Il Tribunale adito rigettava la domanda della lavoratrice mentre la Corte d'Appello accoglieva il suo gravame. Avverso la decisione di secondo grado ricorreva in cassazione la società, affidandosi a 7 motivi a cui resisteva la lavoratrice con contro ricorso.

La soluzione della Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, investita della causa, ha osservato che ai sensi dell'art. 61, comma 2, del D.Lgs. 176/2003 “le prestazioni occ...

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