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lunedì 27/11/2023 • 06:00

Speciali DDL di Bilancio

Manovra 2024: contrasto all’apertura delle partite IVA abusive

Il DDL di Bilancio 2024 estende gli effetti preclusivi in materia di apertura di una nuova partita IVA da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA all'ipotesi in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività.

di Marco Peirolo - Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCEC

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Partite IVA abusive: cosa prevede il DDL di Bilancio 2024

In tema di apertura di una nuova partita IVA da parte dei soggetti già destinatari del provvedimento di cessazione di altra partita IVA (presentazione di fideiussione o polizza fideiussoria, eventualmente parametrata alle violazioni fiscali riscontrate), il DDL di Bilancio 2024 estende gli effetti preclusivi, introdotti dalla Legge di Bilancio 2023, al caso in cui il contribuente abbia autonomamente comunicato, nei 12 mesi precedenti, la cessazione dell'attività ai sensi dell'art. 35 c. 3 DPR 633/72, aggiungendo che si applica in ogni caso la sanzione di 3.000.

La novità, contenuta nel novellato comma 15-bis.3 dell'art. 35 DPR 633/72, comporta che, a seguito della comunicazione della chiusura della partita IVA, se l'Amministrazione finanziaria riscontra specifici elementi di rischio, è possibile richiedere l'apertura di una nuova partita IVA come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione o ente, con o senza personalità giuridica, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di 3 anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro.

Qualora siano state commesse violazioni fiscali prima dell'emanazione del provvedimento di cessazione della partita IVA, l'importo della fideiussione deve essere pari alle somme (comprensive di imposta, sanzioni, interessi ed eventuali oneri accessori) ancora dovute, se superiori a 50.000 euro.

Controlli collegati all'attribuzione della partita IVA

Al fine di rafforzare le misure già previste dall'art. 35 c. 15-bis DPR 633/72, il legislatore, lo scorso anno, ha previsto un'ulteriore tipologia di controlli collegati all'attribuzione della partita IVA.

Il comma 15-bis.1 dell'art. 35 DPR 633/72 prevede che l'Agenzia delle Entrate, nell'ambito delle azioni di contrasto all'evasione e alle frodi, implementi le proprie analisi al fine di intercettare quanto prima nuove partite IVA a rischio, invitando il contribuente a presentarsi in Ufficio per l'esibizione dei documenti contabili obbligatori e di ogni altro documento che attesti l'effettivo esercizio di un'attività economica.

In pratica, si tratta di dimostrare non soltanto il possesso dei requisiti di imprenditorialità, ma anche la solidità patrimoniale e finanziaria alla luce della specifica attività svolta e l'effettivo esercizio dell'attività d'impresa o di lavoro autonomo rilevante ai fini dell'IVA.

Come indicato dal provvedimento n. 156803/E/2023, sebbene le disposizioni siano principalmente rivolte alle partite IVA di nuova attribuzione, caratterizzate da brevi cicli di vita o da ridotti periodi di operatività, associati al sistematico inadempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento delle imposte, le novità previste dal legislatore lo scorso anno (Legge di Bilancio 2023) si applicano anche alle partite IVA già esistenti e, in particolare, a quelle che, dopo un periodo di inattività o a seguito di modifiche dell'oggetto o della struttura, riprendano ad operare con le caratteristiche di cui sopra, cioè senza una piena operatività e con la violazione degli obblighi d'imposta.

In caso di esito negativo del controllo – per mancata presentazione del contribuente, ovvero per verifica documentale con riscontro di irregolarità oppure di inidoneità degli elementi prodotti a superare i profili di rischio individuati – l'Ufficio emana il provvedimento di cessazione della partita IVA, che comporta anche l'esclusione della stessa dall'archivio VIES, con la conseguente preclusione di avvalersi del regime impositivo basato sull'applicazione dell'IVA nel luogo di destinazione dei beni e servizi previsto per gli scambi intracomunitari di beni e servizi cd. “generici”.

Un ulteriore effetto dell'esito negativo del controllo è quello della pubblicità della cessazione d'ufficio della partita IVA.

Come, infatti, stabilito dal provvedimento n. 156803/E/2023, nella sezione dedicata al servizio di verifica della partita IVA del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, è possibile riscontrare l'eventuale cessazione della partita IVA ai sensi dell'art. 35 c. 15-bis e 15-bis.1 DPR 633/72. In particolare, ciascun operatore può verificare, in ogni momento, se nei confronti di un proprio fornitore o di un proprio cliente sia stato emesso un provvedimento di cessazione della partita IVA al fine di evitare il coinvolgimento, anche indiretto, in meccanismi evasivi o fraudolenti.

Il legislatore ha, inoltre, introdotto il comma 15-bis.2 dell'art. 35  DPR 633/72, in base al quale – ove la cessazione della partita IVA derivi all'adozione dei provvedimenti di chiusura disciplinati dai commi 15-bis e 15-bis.1 dello stesso art. 35 DPR 633/72 – la richiesta di una nuova partita IVA può avvenire esclusivamente previo rilascio di una polizza fideiussoria o di una fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo rapportato alle eventuali somme dovute a seguito di violazioni fiscali e, comunque, non inferiore a 50.000 euro.

La polizza, infatti, è posta anche a garanzia di eventuali violazioni fiscali commesse antecedentemente all'emanazione del provvedimento di chiusura, sempreché non sia intervenuto il versamento delle somme dovute.

Come indicato dal provvedimento n. 156803/E/2023, la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria, che deve riportare il contenuto minimo di cui al fac-simile allegato al provvedimento, è prestata a favore del Direttore pro tempore della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate competente e presentata alla medesima Direzione Provinciale al momento della richiesta di attribuzione della partita IVA.

Infine, il comma 7-quater dell'art. 11 D.Lgs. 471/97 prevede l'irrogazione della sanzione di 3.000 euro nei confronti della persona fisica destinataria del provvedimento di cessazione, in quanto titolare dell'impresa individuale, dell'attività di lavoro autonomo, ovvero in qualità di rappresentante legale.

La sanzione è applicata contestualmente al provvedimento di cessazione della partita IVA, anche nell'ipotesi in cui quest'ultimo sia emesso ai sensi del comma 15-bis dell'art. 35 DPR 633/72 e non trova applicazione l'art. 12 D.Lgs. 472/97 in materia di concorso di violazioni e continuazione.

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