venerdì 24/11/2023 • 06:00
Nella seduta del 9 novembre 2023, il CNDCEC ha approvato il Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 49/2023
redazione Memento
Il Consiglio Nazionale dei Commercialisti, nella seduta del 9 novembre 2023, ha approvato il Regolamento disciplinante il procedimento finalizzato ad ottenere il parere di congruità degli onorari ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 L. 49/2023. Il regolamento dovrà essere adottato dagli Ordini, con specifica delibera, al fine di disciplinare i procedimenti originati dalle istanze con cui gli iscritti, o i loro eredi, richiederanno al Consiglio dell'Ordine di rilasciare il parere di congruità ai fini della liquidazione dei compensi professionali ai sensi dell'art. 7 L. 49/2023. L'art. 7 L. 49/2023 prevede che nei rapporti professionali previsti dall'art. 2 della stessa legge, in alternativa alle procedure di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c. e di cui all'art. 14 D.Lgs. 150/2011, il parere di congruità emesso dall'Ordine sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla L. 241/90, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. L'istanza ai fini del rilascio del parere di congruità ai sensi dell'art. 7 L. 49/2023 potrà essere formulata dagli iscritti, o dai loro eredi, che abbiano maturato compensi nell'ambito di rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c. regolati da convenzioni, di qualsiasi natura, aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali: a) svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. b) rese dal professionista in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.Lgs. 175/2016, con esclusione di quelle rese in favore di società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione. FONTE: Informativa CNDCEC 23 novembre 2023 n. 142
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