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  • Tempo di lettura 2 min.

Il caso Un contribuente impugnava un avviso di liquidazione emesso dall'Agenzia delle Entrate per il pagamento dell'imposta dovuta per la registrazione di un'ordinanza emessa dal Tribunale con la quale il giudice, in sede civile, aveva condannato una società a pagare al ricorrente le somme risultanti dall'avviso. Con il ricorso, veniva eccepito il vizio di motivazione dell'atto impugnato in assenza dell'allegazione della predetta ordinanza del Tribunale da cui il medesimo traeva origine l'atto. A tal fine, la difesa del ricorrente faceva riferimento all'art. 7 c. 1 Statuto del contribuente il quale dispone testualmente che "se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama". In sostanza, secondo il ricorrente, non era dato comprendere a quale contesto si riferisse l'imposta di registro, non essendo stata allegata la copia dell'atto giudiziario sottoposto a tassazione ed in assenza delle modalità di calcolo dell'imposta e dell'ammontare degli interessi. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate, sostenendo che il contribuente aveva già avuto integrale conoscenza del citato provvedimento giudiziario per effetto di precedente notificazione da parte del Tribunale, trattandosi di parte ricorrente nel giudizio civile. I giudici di prime cure accoglievano il...

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Marco Nessi

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