lunedì 27/11/2023 • 06:00
Ai fini IVA, la cessione “a parametro zero” di un calciatore, da una società ad un'altra, non rappresenta un'alienazione gratuita siccome il corrispettivo può essere rappresentato dal fatto che l'acquirente si accolli il pagamento delle retribuzioni pregresse dello sportivo, configurandosi così una controprestazione che garantisce onerosità e utilità economica.
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Nel caso in cui una società ceda un calciatore, “a parametro zero”, ad un'altra, tale atto di cessione non potrà rappresentare una mera alienazione gratuita, bensì deve riguardare una serie di elementi economici che dovranno essere valutati attentamente nell'ambito della compravendita.
Molte volte capita appunto che tale tipologia di cessione avvenga per il fatto che la cedente voglia abbattere le spese di retribuzione dello sportivo, le quali graveranno sull'acquirente: quindi l'alienante si troverà a beneficiare di un vantaggio che rappresenta la contropartita economica nonché la costituzione onerosa “intrinseca” dello stesso contratto.
L'orientamento nazionale ed europeo
Sul punto è intervenuta la Cassazione (2146/2019) ritenendo come se da un lato la cessionaria beneficia del fatto di acquistare senza versare il corrispettivo, è altrettanto corretto che questa dovrà corrispondere il compenso all'atleta, mentre la cedente non dovrà più corrispondere tale compenso. Di conseguenza i vantaggi sono reciproci per entrambi i contraenti.
Tale interpretazione risulta così condivisa dalla Corte di Giustizia UE che, per individuare se una prestazione di servizi venga effettuata a titolo oneroso, ai sensi dell'art. 2, par. 1, lett. c), della sesta direttiva 77/388/CEE, occorre che fra i due contraenti intercorra un certo rapporto giuridico nell'ambito del quale avvenga uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, per cui il compenso ricevuto dal primo costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al secondo (Newey, C-653/11; Le Rayon d'Or, C-151/13)
Infatti il corrispettivo non potrà essere rappresentato solo dalla mera onerosità, bensì anche dalla corrispettività che si traduce nella correlatività assicurata dallo scambio di prestazioni. Scambio che, ai fini IVA, non necessariamente deve essere lucrativo, essendo indifferente il risultato dell'operazione economica (Gemeente Woerden, C-267/15).
Da una Risoluzione dell'Agenzia delle entrate, ossia la n. 350/E del 7 agosto 2008, è emerso come una compravendita possa riguardare una situazione complessa ma rilevante dal punto di vista economico, anche senza che vi sia da una parte un esborso in denaro, ma, invece, sia determinata da un vantaggio economico, costituito dal risparmio di spesa. Quindi non si tratta di un'elargizione a titolo di donazione, bensì determinata da un'utilità economica che ne trae il venditore, pur non ricevendo una prestazione in denaro dalla vendita, costituita appunto dal risparmio sui costi di gestione del dipendente.
Nel dettaglio, l'Agenzia aveva affermato che: “pur apparendo carente di una immediata e specifica controprestazione, trova giustificazione e assume carattere oneroso nell'ambito di un'operazione complessa rilevante economicamente, nella quale la stessa cessione, effettuata in esecuzione di un impegno a carico della società cedente, si inserisce in un rapporto giuridico che impone adempimenti e oneri per ciascuna delle parti interessate”.
Da qui poi, anche il Consiglio Nazionale del Notariato, nello Studio n. 107/2009/C, ha stabilito che “se la determinazione a cedere non sia sorretta da intenti liberali ma da un tornaconto economico che può tradursi in un risparmio di spese ulteriori, nella liberazione di oneri e debiti che il cedente non era più in grado di onorare”. L'onerosità risulta sussistere nel contratto.
Infine la Cassazione, con la sentenza n. 21701/2020, ha confermato come l'operazione di cessione del diritto alla prestazione esclusiva di un calciatore professionista a favore del cessionario, a parametro zero, assume una inequivoca natura onerosa sotto il profilo fiscale.
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