giovedì 23/11/2023 • 06:00
Con 194 voti favorevoli, 125 contrari e 5 astenuti, la Camera dei Deputati ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando la legge di conversione del DL 132/2023 (Decreto proroghe). Tra le novità principali, vi è la proroga dei termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci.
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Assegnazione agevolata di beni ai soci: proroga dei termini
L'art. 4 del decreto proroghe differisce i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.
Per completezza, occorre ricordare che, i c. 100-105, della Legge di Bilancio 2023, introducono delle agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – ivi incluse le cd. società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci: a queste operazioni si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'IRAP ed è ridotta l'imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.
Le medesime norme si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che, entro il 30 settembre 2023, si siano trasformate in società semplici.
Tale termine, viene prorogato dalla disposizione in esame al 30 novembre 2023.
Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:
Il primo periodo del citato comma 105, completamente sostituito dalla norma in esame, dispone, inoltre, che le società che si avvalgono delle agevolazioni previste dai commi da 100 a 104 della Legge di Bilancio 2023, devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023 (termine prorogato rispetto alla previgente norma che prevedeva il versamento del 60% dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al D.Lgs. 241/97.
Differimento termini per agevolazioni acquisto della casa di abitazione
La prima disposizione che introduce il decreto proroghe, interviene sulla disciplina del Fondo di garanzia per l'acquisto della prima casa, prorogando al 31 dicembre 2023 (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80%, a valere sul Fondo medesimo, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età.
L'articolo 1-bis, introdotto in sede di conversione al Senato, prevede ulteriori misure di proroga in materia di politiche abitative. È disposta, infatti, la proroga fino al 31 dicembre 2024, della durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
Si prevede, inoltre, fino al 31 dicembre 2024, l'obbligo di notifica della proposta di alienazione all'assegnatario, a cui è attribuito il diritto di prelazione.
Sono, inoltre, rinnovati fino al 31 dicembre 2024 i contratti scaduti, al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione in base a determinate condizioni.
Obblighi informativi per i contribuenti che applicano il regime forfetario
L'art. 6, c. 1, del Decreto proroghe, stabilisce che, entro il termine del 30 novembre 2024, i contribuenti che applicano il regime forfetario devono adempiere, relativamente al periodo d'imposta 2021, agli specifici obblighi informativi previsti dalla legislazione vigente.
Fissando il termine del 30 novembre 2024, relativamente al periodo d'imposta 2021, la disposizione mira espressamente alla finalità del miglior coordinamento delle esigenze informative qui in esame con i principi dettati dalla L. 111/2023 (delega fiscale) in materia di concordato preventivo biennale.
Proroga investimenti
In sede di esame per la conversione del decreto al Senato, è stato introdotto l'art. 6-quater che proroga di ulteriori sei mesi, fino al 31 dicembre 2023, il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (Nuova Sabatini), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023.
La norma in esame modifica l'art. 1 c. 415 L. 197/2022, ai sensi del quale, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati, è prorogato per ulteriori sei mesi.
Con la modifica in esame, tale termine viene prorogato di ulteriori sei mesi, al 31 dicembre 2023.
Anticipo termini bonus ad imprese per energia elettrica e gas naturale
É previsto, altresì, dall'art. 7, c. 1-3, del decreto, l'anticipo dal 31 dicembre al 16 novembre 2023, del termine di utilizzabilità dei crediti d'imposta, riconosciuti per il primo ed il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese.
Le disposizioni in esame, nello specifico, incidono sul regime di utilizzabilità dei crediti d'imposta, da ultimo riconosciuti per il secondo trimestre 2023 dal DL 34/2023.
Le altre misure
Le altre misure riguardano:
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Federico Gavioli
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