Con la risposta n. 465 del 21 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione dall'IVA (di cui all'art. 1 c. 939 L. 205/2017), anche quando le cessioni coinvolgono più parti e i depositi sono stabiliti in Stati membri diversi.
Si ricorda che sono state introdotte misure di contrasto all'evasione IVA in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di benzina, gasolio e altri carburanti. Nel dettaglio (art. 1 c. 937 L. 205/2017):
Sono effettuate senza pagamento dell'IVA le cessioni dei prodotti sopra citati che intervengano durante la loro custodia nei depositi (art. 1 c. 939 L. 205/2017). Il regime di sospensione si ritiene applicabile anche nelle ipotesi di circolazione dei prodotti tra depositi fiscali o tra deposito fiscale e deposito di un destinatario registrato (Circ. AE 7 agosto 2019 n. 18/E).
Per questi motivi, nel caso di specie, in cui le cessioni dei beni coinvolgeranno più parti e uno dei depositi fiscali coinvolto è localizzato in uno Stato membro differente, si applica comunque la sospensione dall'applicazione dell'IVA.
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