mercoledì 22/11/2023 • 14:29
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 465 del 21 novembre 2023, ha chiarito che la sospensione dall'IVA si applica al trasferimento di carburanti anche quando le cessioni coinvolgono più parti e uno dei depositi fiscali è localizzato in un altro Stato membro.
redazione Memento
Con la risposta n. 465 del 21 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento di carburanti per motori autotrazione da un deposito fiscale a un altro deposito fiscale, in regime di accisa sospesa, rientra sempre nel regime di sospensione dall'IVA (di cui all'art. 1 c. 939 L. 205/2017), anche quando le cessioni coinvolgono più parti e i depositi sono stabiliti in Stati membri diversi. Si ricorda che sono state introdotte misure di contrasto all'evasione IVA in relazione all'immissione in consumo da un deposito fiscale o all'estrazione da deposito di benzina, gasolio e altri carburanti. Nel dettaglio (art. 1 c. 937 L. 205/2017): l'immissione in consumo o l'estrazione dai depositi in commento è subordinata al versamento dell'IVA con Mod. F24, senza possibilità di compensazione; il versamento deve essere effettuato dal soggetto per conto del quale il gestore del deposito procede a immettere in consumo o estrarre i prodotti; la base imponibile, che include anche l'ammontare dell'accisa, è costituita dal corrispettivo o valore relativo all'operazione precedente all'introduzione o dal corrispettivo o valore relativo all'ultima cessione effettuata durante la loro custodia nel deposito ed è, in ogni caso, aumentata, se non già compreso, dell'importo relativo alle eventuali prestazioni di servizi delle quali i beni stessi abbiano formato oggetto durante la giacenza fino al momento dell'estrazione. Sono effettuate senza pagamento dell'IVA le cessioni dei prodotti sopra citati che intervengano durante la loro custodia nei depositi (art. 1 c. 939 L. 205/2017). Il regime di sospensione si ritiene applicabile anche nelle ipotesi di circolazione dei prodotti tra depositi fiscali o tra deposito fiscale e deposito di un destinatario registrato (Circ. AE 7 agosto 2019 n. 18/E). Per questi motivi, nel caso di specie, in cui le cessioni dei beni coinvolgeranno più parti e uno dei depositi fiscali coinvolto è localizzato in uno Stato membro differente, si applica comunque la sospensione dall'applicazione dell'IVA. Fonte: Risp. AE 21 novembre 2023 n. 465
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