Con Mess. 21 novembre 2023 n. 4139, l’INPS fornisce indicazioni per la corretta gestione della trasmissione dei dati retributivi dei singoli lavoratori, nelle ipotesi in cui per tutte le mensilità decorrenti da aprile 2022 - mese da cui è sorto l’obbligo di esposizione delle retribuzioni utili ai fini del calcolo della retribuzione lorda di riferimento - l’elemento <ImportoAnnoMeseRif>, presente all’interno della denuncia UniEmens individuale, sia valorizzato sempre con valore pari a zero.
In particolare, ci si riferisce ai casi in cui, a causa di eventi quali, ad esempio, CIGS a zero ore, maternità, aspettativa non retribuita, congedo straordinario, congedo parentale, nell’intervallo di tempo intercorrente tra aprile 2022 e il mese antecedente la data di presentazione dell’istanza datoriale di accesso alla prestazione integrativa, non risultino retribuzioni utili ai fini dell’elaborazione, da parte dell’INPS, della retribuzione lorda media, sulla base della quale viene poi determinata la prestazione integrativa.
In tali ipotesi, applicando il criterio del c.d. periodo mobile, il periodo di riferimento ricadrebbe nell’arco temporale compreso tra gennaio 2020 e la cessazione dell’emergenza epidemiologica fissata al 31 marzo 2022, periodo neutralizzato; di conseguenza, le retribuzioni di cui tenere conto sono quelle riferite ai 12 mesi precedenti a gennaio 2020.
Cosa deve fare il datore di lavoro?
Nel caso descritto, i datori di lavoro interessati sono tenuti a variare, nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> della denuncia individuale, la retribuzione riferita al mese di aprile 2022, precedentemente valorizzata come zero, sostituendola con quella determinata ai sensi di quanto previsto.
I datori di lavoro interessati sono tenuti a effettuare la variazione entro il mese di competenza dicembre 2023.
N.B. Se le retribuzioni esposte nel flusso UniEmens sono state oggetto di rideterminazioni a opera di atti dispositivi dell’Autorità giudiziaria o amministrativa, i datori di lavoro devono esporre, per ciascuna delle mensilità interessate, la retribuzione lorda di riferimento individuata dal medesimo provvedimento.
Denunce UniEmens riguardanti porzioni di mese
In merito al calcolo della retribuzione è stato indicato che, in presenza di denunce UniEmens individuali riguardanti porzioni di mese, la retribuzione deve essere calcolata in rapporto al numero di giorni cui la denuncia si riferisce.
L’Istituto chiarisce che il proporzionamento della retribuzione riguarda esclusivamente le ipotesi in cui per il medesimo mese siano presenti più denunce individuali riferite allo stesso lavoratore da parte dello stesso soggetto datoriale.
In presenza di un’unica denuncia individuale riferita a una porzione del mese, la retribuzione andrà sempre calcolata in rapporto all’intero mese.
Mensilità parzialmente retribuita
In presenza di mensilità parzialmente retribuita, la retribuzione da esporre nel flusso UniEmens dovrà essere quella calcolata rapportando la retribuzione percepita alle ore/giornate effettivamente retribuite nel mese e moltiplicando la retribuzione oraria/giornaliera che ne deriva per il numero di ore/giornate del mese che l’interessato avrebbe prestato se non fossero intervenuti gli eventi che hanno determinato la mancata prestazione di lavoro.
N.B. Si precisa che la previsione secondo cui “le mensilità non interamente lavorate andranno esposte utilizzando come valore lo zero”, deve intendersi riferita esclusivamente alle mensilità interamente non lavorate.
Fonte: Mess. INPS 21 novembre 2023 n. 4139