Anche un ente di assistenza e beneficienza può fruire della riduzione a metà dell'IRES sui proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà. L'agevolazione, infatti, come già chiarito dalla vecchia prassi, può essere estesa anche ai proventi derivanti dal patrimonio immobiliare degli altri enti di cui all'art. 6 DPR 601/73, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito (Circ. AE 17 maggio 2022 n. 15/E).
Come noto, per beneficiare della riduzione a metà dell'aliquota IRES, occorre in primo luogo rientrare in una delle categorie di ''enti'' espressamente indicate nel comma 1 del citato articolo 6 e, ai sensi del successivo comma 2, essere dotati di personalità giuridica. Il requisito soggettivo è necessario ma non sufficiente in quanto la ratio dell'agevolazione in argomento trae origine dal giudizio di meritevolezza (rilevanza dell'interesse pubblico e/o dell'utilità sociale) sulle attività svolte dai soggetti beneficiari da cui derivano ricavi da assoggettare ad imposta sui redditi.
L'appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa, dunque, va dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale considerato che la natura dell'attività in concreto esercitata dall'ente prevale, comunque, sul fine dichiarato. Con riferimento all'ambito oggettivo, invece, la riduzione dell'aliquota IRES si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti individuati dalla norma quali meritevoli del trattamento agevolativo.
Nel caso di specie, l'istante è un ente di assistenza e beneficenza, di diritto pubblico, riconducibile tra quelli di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), DPR 601/73 avente lo scopo di provvedere (con borse di studio e/o sussidi integrativi o straordinari) all'assistenza degli orfani del personale di un Ministero, la cui attività istituzionale di beneficenza ed assistenza è svolta grazie alle oblazioni volontarie nonché ai proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà. L'Ente, per la gestione del proprio patrimonio immobiliare, non pone in essere alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei propri fini istituzionali.
Pertanto, alla luce dei chiarimenti forniti con la citata circolare n. 15/E del 2022, per i redditi derivanti dalla predetta gestione immobiliare, l'Ente può fruire della riduzione a metà dell'aliquota IRES in commento.
Fonte: Risp. AE 21 novembre 2023 n. 464