martedì 21/11/2023 • 15:56
Con il provvedimento n. 406671 del 20 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e termini di comunicazione delle informazioni e casi di esclusione nell'ambito dello scambio automatico nel settore fiscale.
redazione Memento
Il D.Lgs. 32/2023 ha dato attuazione alla DAC7 (Dir. UE 2021/514) che ha introdotto delle modifiche per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. In particolare, si fa riferimento allo scambio automatico obbligatorio di informazioni tra Stati e tra gestori di piattaforme digitali e amministrazioni. Con il provvedimento n. 406671 del 20 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito modalità e termini di comunicazione delle informazioni, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei gestori di piattaforma. Gestori di piattaforma obbligati alle comunicazioni Sono soggetti obbligati i gestori di piattaforma individuati dall'art. 2 c. 1 lett. d num. 1 D.Lgs. 32/2023 e gli FPO (foreign platform operator). Se ci sono più gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione in relazione alle medesime informazioni, ciascuno di essi è esonerato da tale obbligo se può provare che le stesse sono state comunicate da un altro gestore di piattaforma con obbligo di comunicazione. Gestori di piattaforma esclusi Al fine di poter fornire la dimostrazione che il suo intero modello di affari è tale da non includere venditori oggetto di comunicazione, il gestore di piattaforma escluso è tenuto a comunicare le seguenti informazioni, utilizzando i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate: denominazione; codice fiscale; Stato Membro di residenza; domicilio fiscale; indirizzi elettronici, inclusi i siti web; attestazione sotto la propria responsabilità del motivo di esclusione; anno per cui si ritiene escluso. Obbligo di comunicazione I gestori di piattaforma comunicano tramite i servizi telematici dell'AE, entro il 31 gennaio dell'anno civile successivo all'anno cui si riferisce la comunicazione, le seguenti informazioni: a) il codice fiscale, ovvero l'IIN, del soggetto che effettua la comunicazione; b) l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione; c) le informazioni di cui all'art. 11 c. 1 D.Lgs. 32/2023; d) il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lett. c. Le prime informazioni saranno comunicate entro il 31 gennaio 2024. Scambio di informazioni Le informazioni sono comunicate dall'Agenzia delle entrate alle altre autorità competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, entro i 2 mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024. Fonte: Provv. AE 20 novembre 2023 n. 406671
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Maurizio Maraglino Misciagna
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