martedì 21/11/2023 • 14:30
Con sentenza del 16 novembre 2023 C-422/22, la CGUE afferma che l’istituzione emittente un certificato A1, la quale, a seguito di riesame d’ufficio, ne constati l’inesattezza dei requisiti, può ritirare il certificato senza avviare preliminarmente la procedura di dialogo e di conciliazione con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di determinare la legislazione nazionale applicabile al lavoratore in distacco.
redazione Memento
La Corte di Giustizia Europea, con sentenza del 16 novembre 2023 C-422/22, chiarisce quali siano gli obblighi in capo all’istituzione che ritira, a seguito di riesame d’ufficio, il modello A1 precedentemente rilasciato sulla base di criteri non più in essere. In particolare, si afferma la non obbligatorietà del preventivo avvio della procedura di dialogo e di conciliazione con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati, al fine di determinare la legislazione nazionale applicabile. Una volta effettuato il ritiro, l’istituzione emittente è però tenuta ad informare tanto le istituzioni interessate quanto lo stesso lavoratore coinvolto e a comunicare loro tutte le informazioni e i dati necessari ai fini dell’accertamento e della determinazione dei diritti di quest'ultimo. Il caso Un imprenditore iscritto nel registro delle imprese polacco, che esercita un’attività autonoma i cui redditi sono tassati in Polonia, ha firmato un contratto con una società con sede in Polonia in forza del quale avrebbe dovuto fornire alcune prestazioni di servizi in Francia, nell’ambito di un periodo di tempo determinato. Sulla base di tale contratto, è stato rilasciato un certificato A1, il quale attestava che l’imprenditore rientrasse nell’ambito di applicazione della normativa polacca in materia di sicurezza sociale per il periodo interessato. A seguito di un riesame d’ufficio, si è constatato che, nel corso del periodo controverso, l’imprenditore aveva esercitato la sua attività in un solo Stato membro, ovvero la Francia. Pertanto: da un lato, è stato ritirato il certificato A1; dall’altro, si è constatata la mancata soggezione dell’imprenditore alla legislazione polacca durante detto periodo. Da rilevare che tale decisione è stata presa dall’istituzione emittente il certificato senza seguire preliminarmente la procedura obbligatoria di coordinamento con l’istituzione francese. Le successive fasi del giudizio A seguito di ricorso da parte dell’imprenditore, il giudice ha deciso che: nel periodo controverso, l’imprenditore non lavorava in un solo Stato membro; l’istituzione emittente non aveva esaurito la procedura di coordinamento, benché detta procedura fosse obbligatoria ai fini della determinazione della legislazione applicabile. In tal modo è stato mantenuto in vigore il certificato A1 oggetto del procedimento principale. Il ricorso alla CGUE: le questioni pregiudiziali A seguito di ricorso per Cassazione da parte dell’istituzione emittente, la Corte ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di Giustizia Europea le seguenti questioni pregiudiziali: se l’istituzione di uno Stato che ha emesso un certificato A1 e che, d’ufficio – senza richiesta dell’istituzione competente dello Stato membro interessato – intende annullare/revocare o dichiarare nullo il certificato emesso, sia tenuta a svolgere una procedura di coordinamento con l’istituzione competente di un altro Stato membro; se la procedura di coordinamento debba essere svolta ancora prima dell’annullamento/della revoca o della dichiarazione di nullità del certificato emesso oppure se tale decisione sia preliminare e provvisoria e diventi definitiva nel caso in cui l’istituzione dell’altro Stato membro interessato non sollevi obiezioni o non esprima un parere divergente. Pertanto, l’istituzione emittente di un certificato A1, la quale, a seguito di un riesame d’ufficio degli elementi che sono alla base del rilascio di tale certificato, constati l’inesattezza di tali elementi, può ritirare detto certificato senza avviare preliminarmente la procedura di dialogo e di conciliazione con le istituzioni competenti degli Stati membri interessati al fine di determinare la normativa nazionale applicabile? Il ricorso alla CGUE: la decisione In primo luogo, occorre precisare che un certificato A1 può essere ritirato d’ufficio dall’istituzione emittente, vale a dire senza che la medesima sia investita di una domanda di riesame e di ritiro presentata dall’istituzione competente di un altro Stato membro. Il carattere vincolante dei certificati A1 nei confronti delle istituzioni degli Stati membri diversi dallo Stato membro emittente si fonda sul principio di leale cooperazione, il quale presuppone anche il principio di fiducia reciproca. Dal momento che le modalità delle attività del lavoratore interessato possono evolvere rispetto alla situazione presa in considerazione al momento del rilascio di un certificato A1, e gli elementi che sono serviti da base per accertare inizialmente tale situazione possono successivamente rivelarsi inesatti, i principi precedentemente espressi implicano l’obbligo, per l’istituzione emittente: di verificare l’esattezza delle indicazioni che sono in esso presenti durante l’esecuzione dell’attività che è alla base del rilascio del certificato; di ritirarlo se, tenuto conto della situazione reale del lavoratore interessato, si constati che il certificato non è conforme alle disposizioni regolamentari. In secondo luogo, la Corte rileva che non vi è alcuna disposizione relativa alle modalità procedurali che devono essere rispettate dall’istituzione emittente che intende revocare d’ufficio un certificato A1: non si prevede, infatti, l’obbligo di adottare la decisione di ritiro rispettando la procedura di dialogo e di conciliazione. A maggior ragione, poiché il certificato A1 non è un atto costitutivo di diritti, bensì un atto dichiarativo, il suo ritiro non può comportare la perdita di tali diritti. Di conseguenza, l’applicazione del sistema istituito dalla normativa, al fine di determinare la legislazione applicabile in seguito al ritiro d’ufficio di un certificato A1 da parte dell’istituzione emittente, consente di assicurare non solo che la tutela del lavoratore interessato sia garantita in qualsiasi momento, anche in caso di controversia tra le istituzioni interessate circa la legislazione applicabile, ma anche che il lavoratore sia soggetto, in qualsiasi momento, anche in caso di controversia, ad un’unica legislazione nazionale. Una volta effettuato il ritiro, l’istituzione emittente è però tenuta ad informare di quest’ultimo, tanto le istituzioni interessate quanto lo stesso lavoratore e a comunicare loro tutte le informazioni e i dati necessari ai fini dell’accertamento e della determinazione dei diritti di quest'ultimo. Fonte: C.Giust. UE 16 novembre 2023 C-422/22
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