lunedì 20/11/2023 • 06:00
I contributi regionali erogati per lo svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale non sono rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, se legati all’emergenza pandemica COVID.
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Un’azienda di trasporto pubblico locale ha ricevuto un contributo erogato dalla regione a ristoro dei mancati ricavi nello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in seguito all'emergenza Covid. Si chiede nello specifico se tali contributi sono soggetti a tassazioni e se deve essere applicata la ritenuta d’acconto.
Tassazione contributi regionali
Il tema dell’esclusione o meno della tassazione IRAP dei contributi regionali versati a ripiano delle perdite alle aziende di trasporto pubblico locale di persone, è stato negli ultimi anni, oggetto di dibattito pubblico da parte degli addetti ai lavori. Tra i vari dubbi interpretativi nati durante il periodo pandemico, l’agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 156 del 24 gennaio 2023 ha voluto illustrato il trattamento fiscale dei contributi economici erogati a ristoro dei mancati ricavi nello svolgimento dei servizi di trasporto pubblico locale in seguito all'emergenza da COVID-19. Prima di commentare la risposta del fisco, partiamo dall’analizzare come tutti i contributi erogati sono assoggettati ad imposizione in base alla natura che rivestono. L’art. 85, c. 1, TUIR considera ricavi quelli in denaro, o in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto. Sono inoltre considerati ricavi i contributi spettanti esclusivamente in conto esercizio a norma di legge.
I contributi circoscritti nell’articolo 85 TUIR possono essere definiti genericamente in conto esercizio e sono tassati nel periodo d’imposta in cui l’impresa acquisisce il diritto alla percezione. Dopo tale premessa, l'art. 10bis del decreto Ristori ha invece disposto che i contributi e le indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza Covid e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'IRAP e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, c. 5, TUIR. Con tale disposizione, il legislatore rileva la non concorrenza a tassazione in riferimento agli aiuti economici atti a contrastare gli effetti negativi conseguenti dall'emergenza.
Proprio nel rispetto dello spirito del legislatore, il regime di esenzione in parola è riconosciuto nel presupposto che tali sostegni economici siano strettamente connessi all’emergenza pandemica e, come richiesto espressamente dal citato articolo 10bis, siano diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza.
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