Con l'ordinanza n. 31561/2023 la Corte di Cassazione ha affermato, coerentemente con i principi della stessa già sanciti in materia, che in caso di impugnazione del licenziamento per soppressione della posizione lavorativa, laddove in periodo prossimo al recesso il datore di lavoro abbia assunto nuovi dipendenti, ancorché per lo svolgimento di mansioni diverse, il giudice è tenuto ad adeguatamente verificare se il lavoratore licenziato fosse o meno in grado di espletare le suddette mansioni, anche se di livello contrattuale inferiore, ai fini dell'eventuale riassegnazione alle stesse in un'ottica di conservazione dell'occupazione.
Tale verifica, in particolare, deve essere effettuata non in astratto ma in concreto, tenuto conto delle puntuali allegazioni formulate al riguardo dall'azienda nonché dei livelli di inquadramento come disciplinati dalla contrattazione collettiva applicabile.
Il caso
L'ordinanza in esame è stata pubblicata in data 13 novembre 2023.
La fattispecie riguardava il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato ad una cassiera di un bar. La lavoratrice aveva impugnato il licenziamento, tra le altre cose lamentando la violazione da parte del datore di lavoro del cd. obbligo di repêchage, o...
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