venerdì 17/11/2023 • 12:16
La CGUE si pronuncia sull'interpretazione della Dir. UE 2001/23 in materia di diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di essi. Il cambiamento del titolare di uno studio notarile è equiparato a un cambiamento di imprenditore e quindi ad un trasferimento di azienda.
redazione Memento
Le cause che hanno generato la controversia riguardavano la dichiarazione di nullità o illegittimità del licenziamento di lavoratori assunti in successione da diversi notai, succedutisi alla guida di uno studio notarile spagnolo.
I ricorrenti sono stati impiegati in uno studio notarile situato a Madrid (Spagna) per conto di diversi notai che si sono avvicendati in tale studio. Quando il notaio titolare dello Studio si è trasferito in un'altra città, gli è succeduto un altro notaio che ha assunto i lavoratori impiegati dal precedente notaio che ricopriva tale posto, ha rilevato la medesima struttura fisica e ha continuato a esercitare l'attività notarile nello stesso luogo di lavoro, in cui è conservato il Protocollo, definito dalla normativa nazionale come la raccolta degli originali degli atti pubblici e altri documenti aggiunti a questo insieme ogni anno.
Dopo qualche tempo, i lavoratori sono stati licenziati perché, secondo il nuovo notaio, non avrebbero superato il periodo di prova.
Essi hanno adito il Giudice spagnolo chiedendo che il loro licenziamento sia dichiarato nullo o, in alternativa, illegittimo, e che la loro anzianità di servizio sia calcolata a partire dal giorno in cui avevano iniziato a lavorare nello studio del primo notaio.
La Direttiva UE sui trasferimenti di azienda
La Dir. UE 2001/23 dispone che: «Occorre adottare le disposizioni necessarie per proteggere i lavoratori in caso di cambiamento di imprenditore, in particolare per assicurare il mantenimento dei loro diritti».
La stessa Direttiva si applica (art. 1, par. 1, Dir. UE 2001/23) «ai trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti ad un nuovo imprenditore in seguito a cessione contrattuale o a fusione».
Viene considerato come trasferimento quello di un'entità economica che conserva la propria identità, intesa come insieme di mezzi organizzati al fine di svolgere un'attività economica, sia essa essenziale o accessoria.
La direttiva si applica alle imprese pubbliche o private che esercitano un'attività economica, che perseguano o meno uno scopo di lucro. Una riorganizzazione amministrativa di enti amministrativi pubblici o il trasferimento di funzioni amministrative tra enti amministrativi pubblici, non costituisce trasferimento.
Il trasferimento di un'impresa, di uno stabilimento o di una parte di impresa o di stabilimento non è di per sé motivo di licenziamento da parte del cedente o del cessionario. Tale disposizione non pregiudica i licenziamenti che possono aver luogo per motivi economici, tecnici o d'organizzazione che comportano variazioni sul piano dell'occupazione.
La pronuncia della Corte di Giustizia UE
Oggetto della pronuncia è, in sostanza, se l'art. 1, par. 1, Dir. UE 2001/23 debba essere interpretato nel senso che sia applicabile al caso di specie.
La Dir. UE 2001/23 mira a garantire la continuità dei rapporti di lavoro esistenti nell'ambito di un'entità economica, indipendentemente dal mutamento del proprietario.
Il criterio decisivo per stabilire se si configuri un «trasferimento» ai sensi di tale Direttiva consiste nella circostanza che l'entità in questione conservi la propria identità, il che si desume, in particolare, dal fatto che la sua gestione sia stata effettivamente proseguita o ripresa.
L'ambito di applicazione di tale direttiva si estende a tutti i casi di cambiamento, nell'ambito di rapporti contrattuali, della persona fisica o giuridica responsabile della gestione dell'impresa, la quale assume le obbligazioni del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti dell'impresa stessa. Non è pertanto necessaria l'esistenza di rapporti contrattuali diretti tra il cedente e il cessionario, atteso che la cessione può avvenire per effetto dell'intermediazione di un terzo.
Il fatto che il trasferimento risulti da decisioni unilaterali delle pubbliche amministrazioni e non da un concorso di volontà non esclude quindi l'applicazione della Direttiva.
Il trasferimento deve riguardare un'entità economica organizzata in modo stabile, la cui attività non si limiti all'esecuzione di un'opera determinata.
Nel caso di specie, sebbene uno studio notarile spagnolo agisca necessariamente sotto il controllo del notaio, la nomina da parte dello Stato del suo nuovo titolare comporta il trasferimento della funzione pubblica notarile stessa, legata, in particolare, alla sede di cui trattasi, che esercitava il suo precedente titolare. Tale cambiamento della persona del titolare di uno studio notarile deve essere considerato come costitutivo di un cambiamento di imprenditore, circostanza in cui la Direttiva UE 2001/23 mira a proteggere i lavoratori.
La Corte conclude dunque che tale direttiva è applicabile a una situazione in cui un notaio, pubblico ufficiale e datore di lavoro privato dei lavoratori attivi nel suo studio notarile, succeda al precedente titolare di un siffatto studio, rilevi l'archivio, nonché una parte essenziale del personale che era impiegato dal precedente titolare e continui a svolgere la medesima attività negli stessi locali con gli stessi mezzi materiali, a condizione che sia conservata l'identità di detto studio, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio tenendo conto di tutte le circostanze pertinenti.
Fonte: C.Giust. UE 16 novembre 2023 cause da C‑583/21 a C‑586/21
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