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sabato 18/11/2023 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE

Escluso il rimborso accisa per servizi non connessi al trasporto di passeggeri

Il carburante consumato in occasione di tragitti effettuati a fini di riparazione, manutenzione o rifornimento di carburante dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri non rientra nella nozione di gasolio commerciale utilizzato come propellente. Quindi, le accise non possono essere rimborsate.

di Gabriele Damascelli - Avvocato

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I fatti di causa

La causa riguarda un'impresa stabilita in Ungheria che esercita un'attività di trasporto di passeggeri con autobus sulla base di un contratto di servizio pubblico, la quale nel corso del 2017 chiedeva all'amministrazione finanziaria di tale Paese il rimborso dell'accisa sul gasolio da essa utilizzato nell'ambito di tale attività.

L'erario ungherese, constatato che la società aveva fatto valere il suo al rimborso dell'accisa sia con riferimento al gasolio consumato per l'esercizio di tale attività di trasporto sia a quello consumato nel corso di tragitti connessi alla manutenzione nonché al rifornimento di carburante dei veicoli di cui trattasi, adottava una decisione con cui constatava l'illegittimità del rimborso effettuato relativo al gasolio utilizzato per i tragitti in discussione ed aumentava l'accisa sui prodotti energetici combustibili dovuta per il periodo in contestazione.

L'amministrazione fiscale evidenziava al giudice del rinvio che soltanto le prestazioni direttamente collegate ad un obbligo principale erano qualificabili come “servizi accessori”, tra cui rientravano, riguardo il trasporto di passeggeri, quelle prestazioni di servizi a titolo oneroso fornite dal vettore ai passeggeri quali ad esempio il trasporto di bagagli, biciclette o animali.

Dovevano ritenersi escluse dai servizi accessori le prestazioni di servizi di riparazione o manutenzione dei veicoli in quanto non destinate direttamente al servizio di trasporto passeggeri.

La soluzione del caso

La Corte osserva, preliminarmente, che dalla lettura della formulazione dell'art. 7 par. 3, lett b) Dir. 2003/96 (relativa alla tassazione ai fini accise dei prodotti energetici e dell'elettricità e che fissa i livelli minimi di tassazione), risulta che la locuzione “gasolio utilizzato come propellente … ai fini ... del trasporto regolare o occasionale di passeggeri, effettuato con un autoveicolo delle categorie M2 o M3” definite dalla Dir. 70/156, comporta che il carburante deve essere non soltanto utilizzato da un veicolo progettato e costruito per il trasporto di passeggeri, ma soprattutto deve esserlo ai fini propri del trasporto di passeggeri.

La nozione di “gasolio commerciale utilizzato come propellente”, riferisce la Corte (p. 36), è stata definita dal legislatore unionale facendo riferimento non alla natura, pubblica o privata, dei soggetti che utilizzano il gasolio, bensì ai fini ai quali il gasolio è utilizzato, ossia il trasporto di merci e di passeggeri effettuato con determinati autoveicoli (v. C‑513/18, p. 20 e p. 21 delle conclusioni dell'avv. gen. nella medesima causa, nonché C-645/16, p. 22).

Così ragionando, come già evidenziato in precedenza (v. C‑151/16, p. 29), è inerente all'attività (nel senso di rientrare nella nozione) il gasolio consumato nel tragitto effettuato tra il deposito degli autobus e la prima banchina di partenza dei passeggeri nonché il percorso di ritorno al deposito dopo la discesa dei passeggeri all'ultima corsa utile.

Viceversa, i tragitti effettuati esclusivamente a fini di riparazione, manutenzione o rifornimento di carburante dei veicoli interessati, si qualificherebbero come realizzati “a vuoto” oltre mancare di inerenza e non rientrerebbero nell'ipotesi agevolativa, che altrove è stata invece prevista (v. C‑151/16, punti 28 e ss, in relazione all'esenzione dell'art. 14 par. 1 lett. c) c. 2 Dir. 2003/96, nonché C‑391/05, p. 40) ad esempio per il carburante utilizzato per fare navigare una nave, senza carico, da un porto di uno Stato membro (in cui è stata costruita), a quello di un altro Stato membro al fine di imbarcare lì delle merci da trasportare ad un porto di un terzo Stato membro.

La Corte conclude, quindi, nel senso che un'interpretazione restrittiva della nozione di “gasolio commerciale utilizzato come propellente”, alla luce altresì di dover contribuire al contempo alla realizzazione dell'obiettivo di politica ambientale unionale limitando le possibilità di beneficiare di un'aliquota ridotta, consente di escludere dall'agevolazione il gasolio consumato in occasione di tragitti effettuati a fini di riparazione, manutenzione o rifornimento di carburante dei veicoli adibiti al trasporto di passeggeri.

Fonte: CGUE 16 novembre 2023 C-391/22

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