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lunedì 20/11/2023 • 06:00

Fisco DALLA CASSAZIONE

Concordato fallimentare con terzo assuntore: applicazione del registro

L'accollo delle passività da parte del terzo assuntore in seguito al decreto di omologa del concordato fallimentare, al fine di evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale, non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione proporzionale di registro graverà solo sugli assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore.

di Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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La questione Una srl deposita una proposta di concordato fallimentare mediante assunzione, ex art. 124 L.F., relativamente al fallimento di altra società, ricoprendo il ruolo di assuntore del fallimento. Il Tribunale emette decreto di omologa del suddetto concordato. L'Agenzia delle Entrate, in relazione al decreto di omologa, liquida l'imposta principale di registro per atti giudiziari sulla disposizione che dà luogo all'imposizione più onerosa, ovvero l'accollo di debito da parte del terzo assuntore del fabbisogno concordatario, con applicazione dell'aliquota del 3% sull'importo complessivo delle passività accollate. L'Amministrazione finanziaria motiva l'imposizione sulla base dell'art. 21 c. 2 DPR 131/86 il quale prevede che "se le disposizioni contenute nell'atto derivano necessariamente, per la loro intrinseca natura, le une dalle altre, l'imposta si applica come se l'atto contenesse la sola disposizione che dà luogo alla imposizione più onerosa". Secondo la società (terzo assuntore), invece, deve applicarsi il comma 3 dell'art. 21 citato a cui fare riferimento nel caso di collegamento negoziale; tale comma, infatti, prevede che “non sono soggetti ad imposta gli accolli di debiti ed oneri collegati e contestuali ad altre disposizioni nonché le quietanze rilasciate nello stesso atto che contiene le disposizioni cui si riferiscono

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