giovedì 16/11/2023 • 16:55
Con la Circolare n. 22/2023, l'Agenzia delle Dogane ha fornito istruzioni per la separata detenzione e contabilizzazione dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento.
redazione Memento
Le Dogane hanno fornito istruzioni per la separata detenzione e contabilizzazione dei gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento di cui alla norma UNI EN 15940, utilizzati nell’uso previsto in sostituzione del gasolio di cui alla norma UNI EN 590. Si tratta di gasoli caratterizzati da una filiera produttiva, distributiva e commerciale distinta da quella dell’ordinario gasolio da fonte fossile. In particolare, sono stati identificati, per i fini fiscali di competenza, i seguenti tre distinti prodotti energetici, sia puri, sia denaturati: HVO (Hydrotreated Vegetable Oil); gasolio GTL di origine fossile; gasolio GTL RFNBO. Conseguentemente, per la presentazione in forma telematica dei dati di contabilità e dei documenti di accompagnamento da parte dei soggetti a tal fine obbligati, sono stati definiti appositi codici CADD, già attivi in ambiente di esercizio, ed è stato stabilito al 1° dicembre 2023 il relativo termine per l’adeguamento alle nuove disposizioni. Inoltre, è stato precisato che ciascuno dei suddetti prodotti, ove detenuto tal quale, formerà oggetto di separata contabilizzazione per i fini fiscali, secondo le ordinarie regole di tenuta dei registri di carico e scarico applicabili al deposito dove lo stesso è stoccato. Com’è noto, allo stato, l’unica tipologia di gasolio che risulta distribuita tal quale sul territorio nazionale sino ai distributori stradali è l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil). Le Dogane precisano che: per gli impianti e depositi commerciali o privati per i quali è prescritta la tenuta dei registri di c/s in forma cartacea, una volta presentata la documentazione per l’aggiornamento della licenza fiscale di esercizio, l’esercente il deposito o l’impianto di stoccaggio dell’HVO è tenuto a richiedere all’UD competente o il rilascio di un nuovo registro cartaceo di carico e scarico appositamente dedicato al prodotto oppure l'aggiunta di una separata sezione al registro cartaceo già in utilizzo per l’anno 2023; anche gli impianti di distribuzione stradale non presidiati (cd. ghost station) che erogano HVO, sono tenuti a presentare la prescritta denuncia per l’aggiornamento della licenza, integrando quanto trasmesso ai sensi della circolare 30/2020, anteriormente alla modifica dell’impianto. Ricevuta la predetta denuncia integrativa da parte dell’esercente la ghost station, l’UD territorialmente competente provvede ad aggiornare il registro telematico, predisponendo un nuovo identificativo “IDGiacenza”, specifico per l’HVO; la separata contabilizzazione dell’HVO ha, evidentemente, lo scopo di distinguere le movimentazioni di tale prodotto dagli altri gasoli detenuti presso il deposito o l’impianto, anche al fine dell’esecuzione degli autonomi controlli inventariali e per il conseguente calcolo del relativo calo ammissibile. Fonte: Circ. AD 15 novembre 2023 n. 22
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