Il 16 novembre 2023 il Consiglio dei Ministri ha approvato le nuove disposizioni che revisionano la disciplina e l'organizzazione del contenzioso tributario e apportano una serie di modifiche al D.Lgs. 546/92, al fine di ampliare e potenziare l'informatizzazione della giustizia tributaria.
Importanti novità toccano la fase cautelare, più snella e accelerata, in quanto sarà possibile impugnare le ordinanze cautelari del giudice di primo grado, il deflazionamento del contenzioso e il rafforzamento del divieto di produzione documentale in secondo grado.
Trova poi spazio l'udienza a distanza, oggetto di apposita disciplina, che potrà essere richiesta anche su istanza di una delle sole parti costituite, con la previsione di strumenti atti a garantire la partecipazione di tutte le parti in presenza ma anche da remoto.
Abrogata la mediazione tributaria
Novità interessante, quanto mai particolare, riguarda l’abrogazione della procedura di reclamo e mediazione, di cui all’art. 17-bis D.Lgs. 546/92. Nel dettaglio, l’art. 2 dello schema di decreto legislativo inserisce due previsioni:
la prima dedicata al trattamento economico dei giudici tributari che partecipano da remoto alla trattazione delle cause;
la seconda dedicata all’abrogazione della mediazione tributaria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto.
Testimonianza scritta: notifica telematica e firma digitale del teste
L'art. 7 c. 4 D.Lgs. 546/92 introduce un ulteriore periodo in base a cui potrà essere notificata per via telematica l'intimazione ed il modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni, è disponibile sul sito istituzionale del Dipartimento della Giustizia tributaria. Se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione, trasmessogli dal teste, dopo che lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte, a cui sarà apposta la firma digitale.
Procura alle liti: firma digitale del cliente e deposito telematico del difensore
Il cliente potrà conferire l'incarico al difensore mediante firma digitale ed il difensore potrà, a sua volta, depositare telematicamente la procura conferita su supporto cartaceo, attestandone la conformità. La procura alle liti, inoltre, si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce qualora venga rilasciata su un documento informatico, depositato telematicamente insieme all'atto di riferimento ovvero se rilasciata su foglio separato di cui è effettuata copia informatica (art. 12 c. 7).
Litisconsorzio: cosa accade in caso di vizi di notifica?
All'interno dell'art. 14, è inserito il nuovo comma 6-bis che prevede una nuova ipotesi di litisconsorzio: in caso di vizi di notifica, eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, il gravame sarà proponibile nei confronti di entrambi i soggetti.
In tal modo avremo una concentrazione, in un unico processo, di una fattispecie che in passato ha generato più processi paralleli.
Spese processuali: soccombenza di una parte e reciproca
Il nuovo comma 1-bis, dell'art. 15, prevede la non applicazione della previsione di cui al comma 1, relativa al rimborso delle spese di giudizio a carico della parte soccombente, qualora oggetto del giudizio sia un atto impositivo per il quale il contribuente sia stato ritualmente ammesso al contraddittorio e la decisione si basi, in tutto o in parte, su elementi forniti, per la prima volta, dal contribuente solo in sede di giudizio.
Modifiche anche per il comma 2, siccome è prevista la compensazione delle spese del giudizio, oltre che in caso di soccombenza reciproca e di gravi ed eccezionali ragioni, che dovranno essere espressamente motivate, anche qualora la parte sia risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo in corso di giudizio.
Tali previsioni propongono quindi una riscrittura dell'istituto delle spese processuali, sia in caso di soccombenza che in quello di compensazione, con lo scopo di incentivare le parti ad anticipare alla fase precontenziosa la produzione dei documenti utili alla difesa della propria posizione.
Infine, novità anche in tema al rispetto dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti di parte in relazione alla fase di liquidazione delle spese.
Notifiche, comunicazioni e depositi telematici
Le comunicazioni verranno eseguite mediante avviso di segreteria della Corte di Giustizia tributaria, di I° o II° grado, consegnato alle parti, che ne rilasciano immediata ricevuta oppure spedito a mezzo raccomandata a.r. Le comunicazioni di segreteria e le notificazioni dovranno essere effettuate in modalità telematica.
È onere del difensore comunicare ogni variazione dell'indirizzo pec alle altre parti costituite ed alla segreteria che, in difetto, non sarà tenuta a cercare il nuovo indirizzo del difensore e neppure ad effettuargli la comunicazione mediante deposito in segreteria (comma 1 “modificato dell'art. 16 bis).
In caso di pluralità di difensori di una parte costituita, la comunicazione è perfezionata se ricevuta da almeno uno di essi, cui spetta informarne gli altri.
Le parti, i consulenti e gli organi tecnici hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente le modalità telematiche vigenti per la notifica ed il deposito degli atti processuali, dei documenti e dei provvedimenti giurisdizionali (art. 16-bis c. 3).
La violazione di tali disposizioni non comporta l'invalidità del deposito, salvo l'obbligo di regolarizzarlo nel termine perentorio previsto dal giudice.
Sinteticità e chiarezza degli atti delle parti e della CGT
Gli atti processuali, i verbali e i provvedimenti giurisdizionali devono essere redatti in modo chiaro e sintetico (art. 17-ter c. 1), i quali dovranno poi essere firmati digitalmente.
In fase di liquidazione delle spese del giudizio, il giudice dovrà tener conto della violazione, ad opera dei difensori, delle previsioni sul deposito telematico degli atti e delle notifiche, dell'obbligo di sottoscrizione degli atti con firma digitale nonché delle norme tecniche del ptt, fermo l'obbligo, a loro carico, di provvedere comunque alla regolarizzazione nel più breve tempo possibile (art. 17-ter c. 4).
Attenzione poi al fatto che i provvedimenti giudiziari del giudice tributario, non sottoscritti con firma digitale, saranno affetti da nullità (art. 17-ter c. 5).
Il silenzio-rifiuto dell'autotutela diventa impugnabile
Tra gli atti impugnabili è previsto inoltre anche il rifiuto, espresso o tacito, sull'istanza di autotutela nei casi disciplinati dall'art. 10-quater c. 2 L. 212/2000 (lett. g-bis comma 1 art. 19).
Eliminazione del cartaceo: il fascicolo è solo telematico
Superata la distinzione tra fascicolo di parte e d'ufficio, in conseguente dell'informatizzazione del processo, è poi previsto che gli atti ed i documenti contenuti nel fascicolo telematico non dovranno essere nuovamente depositati nelle fasi successive del giudizio o nei suoi gradi ulteriori. È tuttavia previsto che il giudice non tenga conto degli atti e dei documenti cartacei dei quali le parti non abbiano provveduto al deposito in copia informatica con attestazione di conformità all'originale, ai sensi dell'art. 22 CAD (art. 25 c. 5-bis).
Trattazione della causa
Quanto alla trattazione della causa le novità sono diverse:
una sola parte può richiedere la discussione da remoto (art. 33 c. 1);
la sentenza sarà resa in forma semplificata nei casi in cui il giudice ritenga la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso. La motivazione potrà consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme (art. 34-bis);
previsione della disciplina dell'udienza a distanza, da richiedere nel ricorso nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti depositata poi in segreteria, unitamente alla prova della notifica (art. 34-ter);
lettura immediata del dispositivo da parte del collegio, salva la facoltà di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni (art. 35 c. 1);
sentenza: succinta esposizione dei motivi di accoglimento o rigetto del ricorso, in relazione ai motivi di merito ed alle questioni attinenti ai vizi di annullabilità e nullità degli atti (art. 36 c. 2 n. 4);
deposito telematico della sentenza e apposizione sulla stessa della firma digitale da parte del segretario che provvede a darne successiva comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito (art. 37);
sospensione atto impugnato: la decisione passa, a seconda dei casi, tra la CGT di primo o secondo grado. E' altresì previsto il regime di impugnazione dell'ordinanza cautelare: immediata comunicazione alle parti, impugnabilità entro il termine perentorio di giorni 15 dalla comunicazione e non impugnabilità dell'ordinanza decisoria sul reclamo e sull'ordinanza cautelare emessa dalla CGT II° grado (art. 47);
il giudice può definire la causa in sede di decisione della domanda cautelare e le parti hanno il diritto di chiedere termini per proporre motivi aggiunti e regolamento di giurisdizione (art. 47-ter);
le norme sulla conciliazione fuori udienza si applicheranno anche alle controversie pendenti in Cassazione (art. 48);
la conciliazione in udienza può essere proposta anche d'ufficio dalla Corte, tenendo conto della sussistenza di precedenti giurisprudenziali in merito all'oggetto del giudizio (art. 48-bis.1);
in caso di conclusione dell'accordo conciliativo le sanzioni saranno ridotte al 60% del minimo edittale (art. 48-ter);
la CGT II grado non può trattare la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza congiuntamente al merito, ma dovrà fissare l'udienza di discussione della sospensione entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza (art. 52);
la CGT II grado può acquisire prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini decisori oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile all'appellante. Il contribuente potrà proporre motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di I° grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati (art. 58);
la trattazione dell'istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza non può slittare oltre il 30° giorno dalla presentazione dell'istanza stessa (art. 62-bis).