giovedì 16/11/2023 • 14:05
L'Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello per comunicare la cessione dei crediti d'imposta per l'acquisto dei prodotti energetici. La comunicazione deve essere inviata entro il 18 dicembre 2023.
redazione Memento
Dal 16 novembre 2023, lacomunicazione della cessione del credito deve essere inviata utilizzando il modello, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità (se richiesto). Se non è richiesto il visto di conformità, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito (cedente), oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni. La comunicazione deve essere inviata entro il 18 dicembre 2023. Oltre al modello in commento, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato anche le istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica. Il modello è composto dal frontespizio, dal quadro “A” (cessione del credito) e dal quadro “B” (dichiarazione sostitutiva di atto notorio). Il frontespizio è composto dalle seguenti sezioni: 1) dati del cedente, in cui deve essere indicato il codice fiscale del soggetto beneficiario del credito d'imposta (persona fisica ovvero soggetto diverso da persona fisica, es. società di persone, società di capitali, ecc.) che comunica la cessione del credito stesso a soggetti terzi; 2)dati relativi al rappresentante, da compilare come segue: se il beneficiario è un soggetto diverso da persona fisica, deve essere indicato il codice fiscale della persona fisica che ne ha la rappresentanza legale e che firma la comunicazione (es. rappresentante legale della società), inserendo il valore ‘1' nella casella denominata “codice carica”; se il beneficiario è una persona fisica, deve essere indicato il codice fiscale dell'eventuale rappresentante legale di minore/interdetto (oppure dell'erede del beneficiario deceduto), inserendo il valore “2” (oppure “7”, in caso di erede) nella casella denominata “codice carica”; 3) sottoscrizione, in cui il cedente o il rappresentante firmatario della comunicazione devono apporre la propria firma e riportare nell'apposito campo la data di sottoscrizione; 4) visto di conformità, da compilare, nei casi previsti, a cura del responsabile del CAF o del professionista che rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 241/97. In particolare, negli appositi campi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, oppure va riportato il codice fiscale del professionista; 5) impegno alla presentazione telematica, in cui il soggetto incaricato della trasmissione della comunicazione deve indicare il proprio codice fiscale, la data dell'impegno alla presentazione telematica e apporre la propria firma. Il quadro “A”(cessione del credito) è composto dalle seguenti sezioni: “tipologia di credito ceduto”, in cui deve essere indicato il codice identificativo del credito ceduto e gli altri dati richiesti, secondo la tabella riportata di seguito nelle presenti istruzioni. in ciascun modello può essere comunicata la cessione di una sola tipologia di credito, anche a favore di più cessionari; “il cedente comunica”, da compilare solo dopo aver acquisito l'accettazione da parte dei cessionari, indicando il codice fiscale di ciascuno di essi, la data di cessione del credito e il relativo importo. Nel quadro “B” (dichiarazione sostitutiva di atto notorio), il soggetto beneficiario del credito ceduto o il suo rappresentante/firmatario sono tenuti a rilasciare la dichiarazione prevista per la tipologia di credito, barrando la relativa casella.
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