Con la pubblicazione del DM 25 settembre 2023 è stata affidata all’INAIL la gestione delle domande nonché l’erogazione del sostegno economico agli aventi diritto a carico del Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative.
Al Fondo possono accedere i familiari degli studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati, comprese le strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e le Università, deceduti a seguito di infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
Pertanto, con Circ. 14 novembre 2023 n. 49, l’INAIL fornisce le istruzioni operative relative ai requisiti, alle modalità di accesso e alla quantificazione del sostegno economico.
Requisiti e caratteristiche del sostegno economico
Tabella riepilogativa
Chi può accedere
I familiari degli studenti vittime, in particolare:
il coniuge superstite, anche interessato da un provvedimento dichiarante la separazione;
i figli legittimi, naturali, riconosciuti o riconoscibili, e adottivi.
In mancanza di coniuge e figli, hanno diritto ai benefici:
i genitori, anche adottanti e
i fratelli e le sorelle.
In mancanza di genitori, fratelli e sorelle:
gli ascendenti di secondo grado
Ambito di operatività
Infortuni (con esclusione di quelli in itinere):
avvenuti in data successiva al 1° gennaio 2018;
mortali o da cui sia derivata la morte dello studente o della studentessa;
accaduti in occasione o durante le attività formative, compresi i percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento
Studenti coinvolti
Sono compresi tutti gli studenti vittime di infortuni delle:
scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado, anche privati;
strutture formative per i percorsi di istruzione e formazione professionale e per i percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO);
università e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica
Sostegno economico
La prestazione erogata dal Fondo:
non è soggetta a rivalsa e non limita l'ammontare del risarcimento del danno in favore dei familiari dello studente;
non è soggetta a tassazione in relazione alla natura e finalità dell'erogazione.
Il sostegno economico è cumulabile con l'assegno una tantum in caso di morte corrisposto dall'INAIL ai superstiti degli assicurati.
Se ne ricorrono i requisiti, agli aventi diritto spetta anche la rendita ai superstiti
Come presentare le domande
Per l’accesso al sostegno economico a carico del Fondo, gli aventi diritto devono presentare domanda direttamente alla Sede INAIL competente, individuata in base alla residenza/domicilio dello studente o della studentessa vittima dell’infortunio.
In attesa del rilascio del servizio online, in corso di sviluppo, la domanda deve essere:
presentata con l’apposito modulo, direttamente alla Sede INAIL competente;
inviata a mezzo PEC o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, allegando copia del documento d’identità del sottoscrittore.
Termini
La domanda deve essere presentata entro i seguenti termini, a pena di inammissibilità:
Periodo dell’infortunio
Termine
Infortuni accaduti dal 2 gennaio 2018 al 21 ottobre 2023
Entro il 18 febbraio 2024
Infortuni accaduti dal 22 ottobre 2023
Entro 90 giorni dalla data del decesso del soggetto vittima dell'evento lesivo
Come viene erogato il beneficio?
Il sostegno economico è erogato entro 30 giorni dall'accertamento dal quale risulti che il decesso sia riconducibile a infortuni occorsi in occasione o durante le attività formative.
Il termine decorre dalla ricezione, da parte della Sede INAIL competente, della relazione degli organi di vigilanza che conclude la procedura di accertamento, diretta ad accertare che il decesso sia riconducibile a infortunio mortale verificatosi in occasione o durante le attività formative e dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento.
Contro il provvedimento di diniego dell’ammissione al beneficio emesso dalla Sede INAIL è ammesso ricorso gerarchico alla Direzione regionale, alla Sede regionale di Aosta, alla Direzione provinciale di Trento e alla Direzione provinciale di Bolzano dell’INAIL competenti per territorio.
Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla data della notificazione dell'atto impugnato ed è deciso entro 90 giorni dalla data di presentazione.
Fonte: Circ. INAIL 14 novembre 2023 n. 49