lunedì 20/11/2023 • 06:00
Entro il 30 novembre 2023 coloro che hanno sostenuto spese per interventi Superbonus nel 2022 e hanno indicato la prima rata della detrazione nel Modello Redditi 2023, potranno rettificare la scelta fruendo della detrazione in 10 anni dal 2023 con la presentazione del Modello Redditi correttivo.
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I contribuenti beneficiari del Superbonus, a seguito della previsione introdotta dall'art. 2, c. 3-sexies DL 11/2023 (c.d. Decreto cessioni), possono ripartire la conseguente agevolazione fiscale in 10 anni, anziché in 4 anni, così come previsto in via ordinaria dalla legislazione vigente di cui all'art. 119 c. 1, 3- bis, 4, 5 e 8 DL 34/2020.
Nello specifico, per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022 e relative agli interventi legati al Superbonus, è possibile optare per il riparto della detrazione spettante in 10 quote annuali di pari importo, a partire dal periodo d'imposta 2023. Tale opzione:
Ne consegue che, in via ordinaria, per le spese sostenute nel corso del 2022, la detrazione dovrebbe essere ripartita in 4 rate annuali a decorrere da tale periodo d'imposta. Tuttavia, il legislatore, al fine di agevolare la fruizione della detrazione medesima, evitando anche le possibili situazioni di “incapienza fiscale” nei casi in cui l'imposta lorda risulti inferiore all'ammontare della detrazione in esame, ha introdotto la possibilità di optare per una ripartizione su un periodo più ampio di 10 anni.
Tale previsione, dev'essere distinta dall'analoga disposizione prevista all'art. 9 c. 4 DL 176/2022 (come modificato dall'art. 2 c. 3-quinquies DL 11/2023) che attribuisce al cessionario dei crediti derivanti da taluni bonus edilizi, al ricorrere di specifiche condizioni, la facoltà di ripartire la quota annuale del credito d'imposta residuo in ulteriori 10 rate annuali di pari importo, a condizione che la comunicazione di cessione o di sconto in fattura sia stata inviata all'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo 2023.
In tale ipotesi, infatti, la detrazione “prolungata” riguarda i crediti residui non utilizzati ed il fornitore o il cessionario titolare dei crediti, è tenuto a fornire apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, indicando la tipologia di credito, la rata annuale da ripartire nei successivi 10 anni ed il relativo importo.
Nel caso dell'ampia detrazione introdotta, invece, dall'art. 2, c. 3-sexies, del DL 11/2023, il contribuente potrà avvalersi dell'opzione solo dal periodo d'imposta 2023, purché non abbia indicato la prima quota delle spese sostenute nel corso del 2022 nel Modello Redditi 2023.
Tuttavia, qualora per un'errata valutazione sia stata indicata la prima rata nella dichiarazione relativa al 2022 (Modello Redditi 2023 o 730/2023) e la stessa sia stata già trasmessa, entro il 30 novembre 2023 il contribuente potrà ancora avvalersi dell'opzione per la ripartizione della detrazione in 10 anni, presentando un Modello Redditi correttivo.
Dichiarazione correttiva nei termini
La scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2022 è il 30 novembre 2023. Nell'ipotesi in cui il contribuente intenda, prima di tale scadenza, rettificare o integrare la dichiarazione già presentata, è tenuto a compilare e presentare una nuova dichiarazione, completa di tutte le sue parti. A tal fine, è necessario barrare all'interno del frontespizio la casella “Correttiva nei termini”.
Questa opportunità consente ai contribuenti che intendono rettificare la prima quota della detrazione indicata nella dichiarazione relativa al 2022 già trasmessa, di beneficare dal prossimo periodo d'imposta della detrazione in 10 anni.
Dalla presentazione del Modello Redditi 2023 correttivo, a seguito del minor onere detraibile, ne consegue un maggior debito o un minor credito, la cui differenza dovrà essere versata dal contribuente, insieme agli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giornaliera e la sanzione ridotta come previsto dal ravvedimento operoso (art. 13, D. Lgs. 472/1997).
È opportuno precisare, inoltre, che questa possibilità è valida anche per coloro che hanno presentato il Modello 730/2023 precompilato. In tal caso, infatti, sempre entro il 30 novembre 2023, è possibile trasmettere un “Redditi correttivo”.
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I soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi sono tenuti a effettuare l'invio entro il 31 ottobre. La trasmissione deve avvenire esclusivamente per via telematica direttamente dal contribuente..
Claudia Iozzo
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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