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giovedì 16/11/2023 • 06:00

Speciali DDL di Bilancio 2024

ISCRO: dal 2024 rinnovata l’indennità per lavoratori autonomi

Il DDL di Bilancio 2024 introduce, in forma strutturale, l’indennità ISCRO in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Separata INPS. L’indennità sarà pari al 25%, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente la presentazione della domanda.

di Luca Bonetti - Consulente del Lavoro in Torino

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  • Tempo di lettura 5 min.
  • Ascolta la news 5:03

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Il Disegno di Legge di Bilancio 2024 introduce in forma strutturale l’Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa (c.d. “ISCRO”). Si tratta di un indennizzo, avente una finalità di sostegno al reddito, destinato a specifiche categorie di lavoratori autonomi che si trovano in difficoltà economica derivante da un calo del proprio reddito professionale.

Ricordiamo che l’ISCRO è stata introdotta quale misura economica sperimentale per il triennio 2021 - 2023 ad opera della Legge 178/2020 (c.d. “Legge di Bilancio 2021”), al fine di garantire una continuità economica agli iscritti alla Gestione Separata che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni. La nuova indennità ISCRO eredita alcune caratteristiche dalla precedente misura sperimentale, ma acquisisce alcune nuove particolarità che la differenziano notevolmente rispetto al passato.

Riportiamo, di seguito, un riepilogo delle principali caratteristiche della nuova indennità come disciplinata all’interno dell’attuale disegno di legge.

A chi spetta l’indennità

Dal 1° gennaio 2024 l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa sarà riconosciuta in favore dei soggetti iscritti alla Gestione Separata INPS, che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo di cui all’art. 53, c. 1, TUIR.

Per poter beneficiare dell’indennità in argomento i soggetti di cui sopra devono presentare congiuntamente una serie di requisiti, quali:

  1. non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  2. non essere beneficiari dell’Assegno di Inclusione;
  3. aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda di ISCRO, inferiore al 70% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
  4. aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro (importo che sarà annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo);
  5. essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
  6. essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso;

Si segnala che i primi due requisiti di cui sopra (lettere a) e b) dell’elenco) devono essere mantenuti anche durante il periodo di percezione dell’indennità.

Modalità di presentazione della domanda

L’indennità, in analogia a quanto avvenuto nel triennio di sperimentazione 2021 – 2023, verrà riconosciuta direttamente dall’INPS previa domanda da parte del soggetto interessato.

Nello specifico, il lavoratore dovrà presentare la domanda di accesso all’indennità in forma telematica entro il 31 ottobre di ciascun anno di fruizione. All’interno della domanda dovranno essere autocertificati i redditi prodotti per gli anni di interesse, che saranno oggetto di verifica da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Di particolare interesse risulta la previsione di una sorta di limitazione temporale alla fruizione della prestazione. Il comma 9, dell’articolo 31, del Disegno di Legge in argomento prevede, infatti, che la prestazione ISCRO non possa essere richiesta nel biennio successivo all’anno di inizio della fruizione della stessa.

Ammontare e caratteristiche dell’indennità

L’ISCRO sarà pari al 25 %, su base semestrale, della media dei redditi di lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente la presentazione della domanda.

L’importo come sopra calcolato non potrà essere inferiore a 250 euro mensili e non potrà superare il limite di 800 euro mensili (importi da rivalutarsi annualmente in relazione alla variazione dell’indice ISTAT).

L’indennità spetta al lavoratore a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda e verrà erogata per sei mensilità senza riconoscimento di contribuzione figurativa. Vale la pena segnalare, inoltre, che la cessazione della partita IVA nel corso dell’erogazione dell’indennità determina l’immediata cessazione della stessa, con recupero delle mensilità eventualmente erogate dopo la data in cui è cessata l’attività del beneficiario.

Da punto di vista reddituale, in contrasto con quanto previsto a titolo sperimentale per l’indennità 2021 – 2023, la nuova ISCRO concorre interamente alla formazione del reddito del soggetto percettore.

L’erogazione dell’indennità ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale, i cui criteri e modalità di definizione saranno individuati da un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Adeguamento degli obblighi contributivi

L’introduzione “a regime” dell’indennità ISCRO verrà finanziata attraverso un adeguamento della contribuzione destinata alla Gestione Separata INPS, a carico dei lavoratori potenzialmente beneficiari della prestazione. Il predetto adeguamento consisterà in un aumento pari a 0,35 punti percentuali di contribuzione a partire dall’anno 2024.

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