Con il Messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023, l'INPS ha illustrato il regime contributivo dei fringe benefit, fornendo inoltre precisazioni in ordine alle modalità applicative relative all'assoggettamento a imposizione contributiva del c.d. bonus carburante.
Ad integrazione di questo messaggio l'INPS, con il Mess. 14 novembre 2023 n. 4027, illustra le modalità di esposizione dei dati relativi all'operazione di conguaglio nella sezione <ListaPosPA> del flusso Uniemens per il recupero della contribuzione - nei casi in cui il valore dei beni o dei servizi prestati risulti inferiore alle soglie previste - in relazione ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica.
N.B. Si ricorda che la quota relativa ai buoni benzina (o l'intero importo) fino a € 200, esente fiscalmente in quanto imputabile al “bonus carburante” che, in considerazione del valore degli ulteriori benefit ceduti, risulti eccedente le soglie previste, è sempre assoggettata a contribuzione previdenziale, mentre la quota relativa ai buoni benzina eventualmente confluita nell'importo ancora capiente degli altri fringe benefit è esclusa dalla base imponibile ai fini contributivi.
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Le indicazioni per i lavoratori della Gestione pubblica
I datori di lavoro possono recuperare la quota di fringe benefit erogata e precedentemente sottoposta a contribuzione inviando nella <ListaPosPA> del mese di competenza dicembre 2023, l'elemento V1, Causale 5, a sostituzione della precedente denuncia del periodo o dei periodi in cui è stato dichiarato e assoggettato a contribuzione l'imponibile comprensivo della quota suddetta, indicandolo al netto della stessa.
Analoga modalità deve essere utilizzata anche nei casi in cui il datore di lavoro debba, invece, assoggettare a contribuzione la quota di fringe benefit precedentemente esclusa, qualora detta quota, anche a seguito di cumulo con quanto erogato dal precedente datore di lavoro, risulti complessivamente superiore a € 3.000,00 (per i lavoratori dipendenti con figli a carico) o superiore a € 258,23 euro (per la restante platea di lavoratori dipendenti).
Lavoratori iscritti alla Gestione separata
In presenza di lavoratori ai quali si applica il massimale previsto per gli iscritti alla Gestione separata INPS, se l'importo da esporre nello specifico elemento “Eccedenza Massimale” varia a partire dal mese di regolarizzazione (per cui le retribuzioni già esposte in uno o più mesi successivi dovranno essere invece dichiarate, a seconda dei casi, come imponibili o come eccedenti), è necessario trasmettere per i mesi interessati l'elemento V1, causale 5, per effettuare le opportune correzioni.
Fonte: Mess. INPS 14 novembre 2023 n. 4027