mercoledì 15/11/2023 • 06:00
La Corte di giustizia tributaria della Campania esclude che i ticket sanitari abbiano natura di prestazione assistenziale o di corrispettivo di una prestazione: si tratta di tributi e in quanto tali le relative controversie devono essere decise dalla magistratura tributaria (sent n. 5479/2023).
redazione Memento
Sulle controversie relative ai ticket sanitari è competente il giudice tributario e non quello ordinario in quanto rappresentano dei tributi e non delle prestazioni assistenziali né tanto meno dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie. Ad affermarlo è la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania nella sentenza n. 5479 dello scorso 9 novembre. Il ticket sanitario, come ricordato dai giudici d'appello, è una modalità con la quale il cittadino partecipa al sostentamento della spesa sanitaria in occasione di prestazioni che egli richiede al servizio sanitario nazionale e che venne introdotta in virtù del D.L. n. 382/1989 (art. 1). La questione della giurisdizione è strettamente collegata al grado di corrispettività della prestazione sanitaria richiesta in rapporto a quella economica (ticket) dovuta dal cittadino. Al riguardo, ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 124/98, il Servizio sanitario nazionale garantisce la tutela della salute e l'accesso ai servizi alla totalità dei propri assistiti, senza distinzioni individuali o sociali. Secondo il dettato della norma, “Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza efficaci, appropriati ed uniformi posti a carico del Servizio sanitario nazionale sono individuate le prestazioni la cui fruizione è subordinata al pagamento diretto da parte dell'assistito di una quota limitata di spesa, finalizzata a promuovere la consapevolezza del costo delle prestazioni stesse. La partecipazione è strutturata in modo da evitare l'uso inappropriato dei diversi regimi di erogazione dei servizi e delle prestazioni." Orbene, il riferimento alla "quota limitata di spesa", pur denotando una corrispettività tra la prestazione patrimoniale imposta al cittadino e l'attività sanitaria espletata su sua richiesta e in suo favore, secondo i giudici tributari, consente di escludere un rapporto di sinallagmaticità tra le due contrapposte prestazioni fino al punto di considerarle legate da un rapporto di interdipendenza e tale da configurare un diritto soggettivo del cittadino, che costituisce il segno distintivo della giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria. Inoltre, il successivo art. 7 del citato D.L., che qualifica il gettito ottenuto dai tickets come un concorso alle disponibilità finanziarie complessive per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, rimarca la natura latu sensu tributaria di tale forma di prestazione. “Infatti – si legge nella sentenza dei giudici campani - il finanziamento di una funzione pubblica, come quella espletata dal Servizio sanitario nazionale nell'interesse della collettività piuttosto che del solo cittadino che chiede di fruire di una determinata prestazione sanitaria e/o di acquistare dei farmaci dietro pagamento del ticket, evidenzia significativamente che tale prestazione patrimoniale è finalizzata a far fronte alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività istituzionali dello Stato nell'interesse della collettività, che, detto in altri termini, è la funzione tipica dei tributi”. Ne consegue la giurisdizione delle Corti di giustizia tributarie sulle controversie che abbiano ad oggetto i ticket. Fonte: CGT Campania sent. 6 ottobre 2023 n. 5674
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