martedì 14/11/2023 • 15:00
Assonime, con la Circolare 13 novembre 2023 n. 29, sintetizza le novità del Quadro temporaneo di crisi e transizione per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia. Secondo Assonime è difficile che il quadro riesca a fornire da solo lo slancio per sostenere la considerevole mole degli investimenti necessari, senza strumenti di incentivazione centralizzati.
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Assonime ha pubblicato una circolare che:
Principi generali
La Circolare ricorda come:
-secondo la Commissione non costituiscono aiuti di Stato le misure che forniscono un sostegno finanziario direttamente ai consumatori di energia non commerciali, a condizione che non vadano indirettamente a beneficio di un settore o di un’impresa specifici;
-le misure a favore di consumatori commerciali di energia non costituiscono aiuti di Stato se hanno natura generale e non selettiva; si tratta ad esempio di sgravi generali da imposte o prelievi, di aliquote ridotte per la fornitura di gas naturale, di energia elettrica o di teleriscaldamento o di costi di rete ridotti;
-altre misure, seppur configurino aiuti di Stato, sono considerate compatibili e adottate direttamente dagli Stati membri, senza notifica alla Commissione, in quanto coperte da un regolamento di esenzione (es. aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali armonizzate che rispettano i livelli minimi di tassazione e le norme stabilite dalla direttiva 2003/96/CE sulla tassazione dei prodotti energetici);
-non possono:
-principio generale in materia di aiuti di Stato è il divieto di erogare aiuti alle imprese che debbano restituire aiuti giudicati illegali e incompatibili dalla Commissione;
-gli aiuti concessi dagli Stati membri alle imprese ai sensi del TCTF attraverso le banche, che agiscono come intermediari finanziari, vanno a beneficio diretto di tali imprese e non costituiscono misure per preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità delle banche;
-gli aiuti concessi alle banche per compensarle dei danni diretti subiti a causa dell’attuale crisi non hanno l’obiettivo di ripristinare la redditività, la liquidità o la loro solvibilità, ma solo di eliminare l’impatto avverso dell’evento eccezionale;
-gli aiuti relativi alle 2 ipotesi sopra non configurano un sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della normativa UE e quindi non comportano che la banca venga, in ragione del sostegno ricevuto, considerata in dissesto o a rischio di dissesto;
-gli aiuti concessi ai sensi del TCTF non possono essere subordinati alla delocalizzazione dell’attività produttiva del beneficiario da un altro paese all’interno dello Spazio Economico Europeo (SEE) verso il territorio dello Stato membro che concede l’aiuto, poiché ciò potrebbe avere effetti pregiudizievoli per il mercato interno;
-misure previste dal TCTF possono essere cumulate:
-in considerazione della situazione specifica di 2 crisi successive che si sono ripercosse in vari modi sulle imprese, gli Stati membri possono decidere di concedere aiuti ai sensi del TCTF anche alle imprese in difficoltà, derogando ad un principio generale di senso opposto.
Aiuti di importo limitato
La Commissione consente la concessione di aiuti temporanei di importo limitato alle imprese colpite dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina e/o dalle sue ripercussioni dirette o indirette. La disposizione del TFUE ritiene compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio a un grande turbamento dell’economia di uno Stato membro.
Le condizioni per la compatibilità di tali aiuti sono le seguenti:
Aiuti per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili e dello stoccaggio di energia
La Commissione ritiene giustificate su base temporanea alcune semplificazioni delle misure di sostegno per consentire l’attuazione del piano REPowerEU.
In linea generale, gli aiuti previsti dalla disciplina europea sono soltanto aiuti agli investimenti, e quindi volti ad agevolare le spese in conto capitale (capex), e solo eccezionalmente sono previsti aiuti al funzionamento (opex). L’introduzione di aiuti ai costi operativi di gestione nell’ambito del potenziamento degli aiuti alla produzione e allo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili rappresenta quindi un’importante novità.
Suddetti aiuti:
Osservazioni
Assonime rileva come nonostante una maggiore flessibilità nella concessione degli aiuti ha consentito agli Stati di agire prontamente per far fronte al perdurare della crisi, l’intervento dello stato italiano si è, tuttavia, concentrato su misure di importo limitato, come in vigenza del precedente TCF, utilizzando finora circa 2,6 miliardi di Euro, di cui 2 tra quelli di importo limitato.
Si sottolinea come pur in presenza di evidenti semplificazioni, i paesi con minore capacità fiscale dispongono di uno spazio ridotto per mettere in atto regimi di aiuto importanti ed estesi.
Assonime teme appare difficile che le misure del TCTF siano in grado da sole di fornire lo slancio necessario per sostenere la considerevole mole degli investimenti necessari, senza il supporto a tal fine di strumenti di incentivazione centralizzati e finanziati a livello europeo.
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