martedì 14/11/2023 • 14:30
L’INPS, con Mess. 14 novembre 2023 n. 4010, fornisce indicazioni integrative circa gli adempimenti a carico del lavoratore in costanza dell’evento di malattia indennizzato.
redazione Memento
Nell’ambito della gestione diretta da parte dell’Istituto delle attività relative alla categoria dei lavoratori marittimi, l’INPS interviene, con Mess. 14 novembre 2023 n. 4010, a fornire indicazioni integrative circa gli adempimenti a carico del lavoratore in costanza dell’evento di malattia indennizzato. Trasmissione della certificazione medica Anche per la categoria dei lavoratori marittimi si applicano le vigenti disposizioni in materia di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia. L’eventuale certificazione cartacea - purché in originale - è ammessa in via del tutto eccezionale. N.B. Il lavoratore è obbligato ad inviare all’Istituto il certificato entro 2 giorni dal suo rilascio per evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo. Si precisa che non è consentita l’erogazione dell’indennità nelle more e in assenza dell’originale della certificazione medica cartacea. Indirizzo di reperibilità È onere del lavoratore: accertare la correttezza dell’indirizzo di reperibilità comunicato nella certificazione medica, sia telematica che cartacea; assicurare il costante aggiornamento sull’indirizzo di reperibilità durante l’intero evento di malattia. Comunicare la variazione: eventuali variazioni della reperibilità rispetto all’indirizzo rilevabile dalla certificazione medica dovranno essere preventivamente comunicate mediante il servizio “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” presente sul portale istituzionale dell’INPS, raggiungibile al seguente percorso: “Lavoro” > “Malattia” > “Sportello per il cittadino per le visite mediche di controllo” N.B. In caso di eccezionali esigenze tecniche e/o disallineamenti dei sistemi, il lavoratore ha l’onere di effettuare la comunicazione alla Struttura territoriale INPS di competenza, utilizzando uno dei canali istituiti allo scopo. Adempimenti in caso di trasferimento all’estero I marittimi in stato di malattia sbarcati in Italia prima di recarsi all’estero devono sottoporsi a visita ambulatoriale presso l’Unità operativa medico legale più prossima al luogo di sbarco o alla residenza o al domicilio in Italia. L’accertamento medico legale è volto a fornire la preventiva autorizzazione al trasferimento in Paesi dell’Unione europea, anche al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento del paziente derivanti dal trasferimento e/o dalle caratteristiche del luogo di destinazione, con conseguenti eventuali aggravi di rischio tutelato a carico dell’INPS. Se, nonostante l’eventuale mancata autorizzazione/parere negativo dell’Istituto, l’assicurato si rechi, comunque, all’estero, sarà disposta a cura della Struttura territoriale INPS competente la sospensione del diritto all’indennità. Fonte: Mess. INPS 14 novembre 2023 n. 4010
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