martedì 14/11/2023 • 06:00
Il Fisco boccia la tesi del contribuente che chiede di compensare tramite F24 il credito agevolativo con un debito IVA “artatamente” indicato nel modello di pagamento, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità alla disciplina IVA.
redazione Memento
Una società beneficiaria del cosiddetto "Superbonus alberghi", trovandosi in difficolta ad utilizzare il tax credit in compensazione entro il termine ultimo fissato al 31 dicembre 2025, considerando i tributi compensabili e dovuti dalla stessa all'erario, ha chiesto al Fisco tramite interpello se fosse possibile utilizzare il credito in parola in compensazione, con il versamento di IVA non effettivamente dovuta nel corso dell'esercizio 2025, salvo chiedere successivamente il rimborso della stessa da parte dell'amministrazione finanziaria. La soluzione proposta non è stata condivisa dal Fisco consistendo di fatto in una compensazione tramite modello F24 del credito agevolativo “con un debito IVA artatamente indicato nel modello di pagamento”, in quanto non corrispondente al debito d'imposta determinato in conformità a quanto stabilito dall'art. 1 DPR 100/98. “Tale espediente - si legge nel parere reso dall'amministrazione finanziaria- avrebbe il solo fine di maturare in sede di dichiarazione annuale una eccedenza a credito IVA da chiedere a rimborso, eludendo, con l'''invenzione'' di un debito IVA non sussistente, i limiti di utilizzo del credito d'imposta di cui si discute, mutandone ''arbitrariamente'' la natura da agevolazione ad eccedenza IVA”. Si ricorda che l'agevolazione in commento, introdotta dall'art. 1 DL 152/2021, consiste nel riconoscimento di un credito d'imposta, fino all'80% delle spese ammissibili, e/o di un contributo a fondo perduto, fino al 50% delle spese ammissibili per un importo massimo di 40.000 euro, in favore dei soggetti che operano nel settore turistico/ricettivo commisurato alle spese sostenute per l'esecuzione degli interventi di riqualificazione e ammodernamento delle strutture ricettive. Con avviso pubblico del Ministero del Turismo, pubblicato il 23 dicembre 2021 recante le modalità applicative per l'erogazione dell'agevolazione in oggetto, è stato chiarito che il credito di imposta è utilizzabile «entro e non oltre il 31 dicembre 2025», sicché, nell'ipotesi di non avvenuta compensazione o cessione del credito entro e non oltre il 31 dicembre 2025, la facoltà di beneficiare dell'agevolazione in parola viene meno, restando preclusa ogni possibilità di rimborso. Fonte: Risp. AE 13 novembre 2023 n. 460
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