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martedì 14/11/2023 • 06:00

Contabilità REGOLAMENTO EUROPEO

Contabilizzazione imposte differite: applicazione dell'esenzione temporanea

Il Regolamento (UE) 2023/2468 della Commissione UE dell'8 novembre 2023 ha apportato alcune modifiche allo IAS 12, prevedendo l'esenzione temporanea per le entità operanti nelle giurisdizioni che applicano le norme del Pillar Two.

di Amedeo Mellaro - Dottore commercialista e revisore legale in Roma

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  • Tempo di lettura 1 min.
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Le modifiche introdotte allo IAS 12

Le modifiche allo IAS 12 "Imposte sul reddito", adottate dal Regolamento (UE) 2023/2468 della Commissione UE dell'8 novembre 2023, introducono un'eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite. Si fa riferimento alle modalità di contabilizzazione delle imposte differite derivanti dalla riforma fiscale internazionale (c.d. Pillar Two Model Rules) della Organisation for Economic Cooperation and Development's (OCSE).

Nel dettaglio, è stata introdotta un'esenzione temporanea della contabilizzazione delle imposte differite da parte delle entità operanti nelle giurisdizioni che applicano le norme del Pillar Two Model Rules e i requisiti di informativa specifici che consentano agli investitori di comprendere l'esposizione di un'entità alle imposte sul reddito derivanti dalla riforma.

Vale la pena ricordare che, la riforma fiscale OCSE “Global antibase erosion model rules” ha introdotto un modello c.d. a due pilastri, Pillar Two per affrontare le problematiche fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.  

Il modello ha la finalità di porre un limite alla concorrenza fiscale introducendo un'aliquota minima globale del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le grandi multinazionali. La capogruppo sarà tenuta al versamento dell'eventuale imposta integrativa, top up tax, per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione e per le quali l'imposta corrente è inferiore alla soglia minima del 15%. La top up tax è un'imposta corrente versata nella giurisdizione della capogruppo.

L'applicazione dell'eccezione temporanea è richiesta immediatamente dopo la pubblicazione delle modifiche IASB e in modo retroattivo, in conformità con il principio contabile internazionale n. 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori (IAS 8).

Le disposizioni relative alle informazioni integrative si applicano ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.

Le società non sono obbligate a seguire tali disposizioni nei bilanci intermedi relativi a periodi che terminano il 31 dicembre 2023 o antecedentemente.

IAS 12: i paragrafi aggiunti dal nuovo Regolamento UE

Le modifiche approvate prevedono l'aggiunta dei paragrafi rubricati:

1) “ambito di applicazione”, paragrafo 4, il quale prevede espressamente che "il presente Principio si applica alle imposte sul reddito determinate dalla legislazione fiscale vigente o sostanzialmente in vigore per attuare le norme tipo relative al secondo pilastro pubblicate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), compresa la legislazione fiscale che attua imposte integrative domestiche qualificate minime descritte in tali norme. Tale legislazione fiscale e le imposte sul reddito da essa determinate sono di seguito denominate «legislazione del secondo pilastro» e «imposte sul reddito del secondo pilastro». In deroga alle disposizioni del presente Principio, l'entità non deve rilevare né comunicare informazioni sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro”.

2) “informazioni integrative”. I paragrafi sono: 

  • 88A. L'entità deve indicare di aver applicato l'eccezione alla rilevazione e all'informativa sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro (vedere paragrafo 4 A);
  • 88B. L'entità deve indicare separatamente i suoi oneri (proventi) fiscali correnti relativi alle imposte sul reddito del secondo pilastro;
  • 88C. Nei periodi in cui la legislazione del secondo pilastro è vigente o sostanzialmente in vigore ma non ha ancora acquisito efficacia, l'entità deve fornire informazioni conosciute o ragionevolmente stimabili che aiutino gli utilizzatori del bilancio a comprendere l'esposizione dell'entità alle imposte sul reddito del secondo pilastro determinate da tale legislazione;
  • 88D. Per conseguire l'obiettivo di informativa di cui al paragrafo 88C, l'entità deve fornire informazioni qualitative e quantitative sulla sua esposizione alle imposte sul reddito del secondo pilastro alla data di chiusura dell'esercizio. Tali informazioni non devono rispecchiare tutte le disposizioni specifiche della legislazione del secondo pilastro possono essere fornite sotto forma di intervallo indicativo. Per le informazioni che non sono conosciute o non sono ragionevolmente stimabili, l'entità deve invece pubblicare una dichiarazione a tale riguardo e informazioni sui progressi compiuti dall'entità nella valutazione della sua esposizione.

IAS 12 e informativa integrativa

L'impresa che rientra nell'ambito di applicazione del Pillar Two deve indicare, nei periodi precedenti e solo per il periodo corrente all'entrata in vigore delle regole del Modello, la seguente disclosure:

  • informazioni sulla legislazione emanata - o sostanzialmente emanata - per implementare le regole del Pillar Two nelle giurisdizioni in cui opera l'entità, paragrafo 88 A;
  • se la società opera in giurisdizioni in cui prevede ragionevolmente di essere tassata al di sotto dell'aliquota minima in conformità con i requisiti specifici delle regole del Pillar Two oppure, se l'entità opera in giurisdizioni in cui la sua aliquota fiscale effettiva, calcolata sulla base dei requisiti IAS 12, è inferiore al 15% per il periodo corrente di applicazione al Modello, paragrafo 88 B;
  • le giurisdizioni in cui l'aliquota fiscale effettiva dell'entità, calcolata sulla base dei requisiti IAS 12, per il periodo corrente è inferiore al 15%, paragrafo 88 C, divulgando, inoltre, per queste giurisdizioni, in forma aggregata tra cui l'utile contabile prima delle imposte, l'imposta sul reddito e l'aliquota effettiva media ponderata risultante.

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a cura di

redazione Memento

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