martedì 14/11/2023 • 06:00
Il Regolamento (UE) 2023/2468 della Commissione UE dell'8 novembre 2023 ha apportato alcune modifiche allo IAS 12, prevedendo l'esenzione temporanea per le entità operanti nelle giurisdizioni che applicano le norme del Pillar Two.
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Le modifiche introdotte allo IAS 12
Le modifiche allo IAS 12 "Imposte sul reddito", adottate dal Regolamento (UE) 2023/2468 della Commissione UE dell'8 novembre 2023, introducono un'eccezione temporanea alla contabilizzazione delle imposte differite. Si fa riferimento alle modalità di contabilizzazione delle imposte differite derivanti dalla riforma fiscale internazionale (c.d. Pillar Two Model Rules) della Organisation for Economic Cooperation and Development's (OCSE).
Nel dettaglio, è stata introdotta un'esenzione temporanea della contabilizzazione delle imposte differite da parte delle entità operanti nelle giurisdizioni che applicano le norme del Pillar Two Model Rules e i requisiti di informativa specifici che consentano agli investitori di comprendere l'esposizione di un'entità alle imposte sul reddito derivanti dalla riforma.
Vale la pena ricordare che, la riforma fiscale OCSE “Global antibase erosion model rules” ha introdotto un modello c.d. a due pilastri, Pillar Two per affrontare le problematiche fiscali derivanti dalla digitalizzazione dell'economia.
Il modello ha la finalità di porre un limite alla concorrenza fiscale introducendo un'aliquota minima globale del 15% in ciascuna giurisdizione in cui operano le grandi multinazionali. La capogruppo sarà tenuta al versamento dell'eventuale imposta integrativa, top up tax, per le controllate che operano in giurisdizioni a bassa tassazione e per le quali l'imposta corrente è inferiore alla soglia minima del 15%. La top up tax è un'imposta corrente versata nella giurisdizione della capogruppo.
L'applicazione dell'eccezione temporanea è richiesta immediatamente dopo la pubblicazione delle modifiche IASB e in modo retroattivo, in conformità con il principio contabile internazionale n. 8 - Principi contabili, cambiamenti nelle stime contabili ed errori (IAS 8).
Le disposizioni relative alle informazioni integrative si applicano ai bilanci degli esercizi che hanno inizio il 1° gennaio 2023 o successivamente.
Le società non sono obbligate a seguire tali disposizioni nei bilanci intermedi relativi a periodi che terminano il 31 dicembre 2023 o antecedentemente.
IAS 12: i paragrafi aggiunti dal nuovo Regolamento UE
Le modifiche approvate prevedono l'aggiunta dei paragrafi rubricati:
1) “ambito di applicazione”, paragrafo 4, il quale prevede espressamente che "il presente Principio si applica alle imposte sul reddito determinate dalla legislazione fiscale vigente o sostanzialmente in vigore per attuare le norme tipo relative al secondo pilastro pubblicate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), compresa la legislazione fiscale che attua imposte integrative domestiche qualificate minime descritte in tali norme. Tale legislazione fiscale e le imposte sul reddito da essa determinate sono di seguito denominate «legislazione del secondo pilastro» e «imposte sul reddito del secondo pilastro». In deroga alle disposizioni del presente Principio, l'entità non deve rilevare né comunicare informazioni sulle attività e passività fiscali differite relative alle imposte sul reddito del secondo pilastro”.
2) “informazioni integrative”. I paragrafi sono:
IAS 12 e informativa integrativa
L'impresa che rientra nell'ambito di applicazione del Pillar Two deve indicare, nei periodi precedenti e solo per il periodo corrente all'entrata in vigore delle regole del Modello, la seguente disclosure:
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
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redazione Memento
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