lunedì 13/11/2023 • 15:06
L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62 del 13 novembre 2023, ha fornito chiarimenti in tema di obblighi di monitoraggio fiscale da parte delle imprese di assicurazione estere operanti in Italia.
redazione Memento
Con la risoluzione n. 62 del 13 novembre 2023, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che: l'esonero dagli obblighi di monitoraggio fiscale per le compagnie di assicurazione estere, operanti in Italia in LPS (libera prestazione di servizi), che optano per la tassazione dei redditi di capitale assicurativi è riconosciuto fintantoché nell'operazione transfrontaliera interviene un intermediario finanziario residente in grado di tracciare i flussi in entrata/in uscita al/dal circuito bancario e finanziario italiano; qualora il trasferimento transfrontaliero avvenga in presenza di più intermediari di cui all'art. 1 DL 167/90, si ritiene che il monitoraggio fiscale eseguito da uno degli intermediari coinvolti nell'operazione di trasferimento esoneri dall'adempimento l'altro intermediario, a condizione che quest'ultimo possa dare evidenza dell'avvenuta comunicazione da parte dell'intermediario che ha effettuato il monitoraggio fiscale. Si ricorda che gli intermediari bancari e finanziari, gli altri operatori finanziari e gli operatori non finanziari che intervengono, anche attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso l'estero di mezzi di pagamento sono tenuti a trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle predette operazioni, effettuate anche in valuta virtuale ovvero in criptoattività, di importo pari o superiore a 5.000 euro, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a favore di persone fisiche, enti non commerciali e di società semplici e associazioni equiparate (art. 1 DL 167/90). In particolare, rientrano tra i predetti ''intermediari bancari e finanziari'' anche le imprese di assicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro, stabiliti senza succursale sul territorio della Repubblica italiana, per effetto delle modifiche recate all'art. 3 c. 2 lett. u) D.Lgs. 231/2007. L'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate non si riferisce esclusivamente alle polizze assicurative trasferibili e alle polizze di pegno, bensì ad ogni movimentazione finalizzata a disporre il trasferimento di fondi mediante il versamento del premio e/o del riscatto, totale e/o parziale, delle somme in polizza. Non sono previsti obblighi di monitoraggio fiscale da parte degli intermediari quando il soggetto per conto o a favore del quale è eseguito il trasferimento da e verso l'estero di mezzi di pagamento detiene con il medesimo intermediario un rapporto di custodia, amministrazione e deposito, e abbia optato per la tassazione dei redditi diversi secondo il regime del c.d. risparmio amministrato o del c.d. risparmio gestito. Gli obblighi di segnalazione non sussistono anche nell'ipotesi di trasferimenti dall'estero relativi ad operazioni suscettibili di produrre redditi di capitale, nel presupposto che tali redditi siano stati assoggettati dall'intermediario residente a ritenuta o ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi. Fonte: Ris. AE 13 novembre 2023 n. 62
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