lunedì 13/11/2023 • 12:10
Il CNDCEC, attraverso la Commissione di Compliance e MOG D.Lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM, ha elaborato un documento per valorizzare l’adozione dei modelli 231 nelle aziende sottoposte a misure di prevenzione, ovvero ritenute oggetto di tentativi di infiltrazione criminale.
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Il CNDCEC, assieme alla FNC Ricerca e FNC Formazione, attraverso la Commissione di “Compliance e MOG D.Lgs. 231/2001 per aziende sottoposte a misure di prevenzione CAM”, ha elaborato a fine ottobre 2023 un documento titolato “Il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM”. Obiettivo del lavoro, si legge nella stessa nota introduttiva, è quello di valorizzare “…l'adozione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al d.lgs. 231/2001 nelle aziende sottoposte a misure di prevenzione, ovvero ritenute oggetto di tentativi di infiltrazione criminale …”, ciò in ragione della sua idoneità a limitare il rischio di infiltrazioni mafiose e facilitare il ripristino della legalità. In queste realtà imprenditoriali, si ritiene che “… l'introduzione dei protocolli e delle procedure che costituiscono il Modello 231, contribuisce altresì alla razionalizzazione e all'efficientamento dei processi, tutelando la gestione giudiziaria e garantendo una maggiore trasparenza delle attività e dei processi operativi…”.
Il documento è stato elaborato con la prospettiva dei professionisti, rispetto ai ruoli che a vario titolo si trovano a ricoprire quali amministratori giudiziari, consulenti incaricati della redazione del Modello di Organizzazione ex D.Lgs. 231/2001 e di Organismi di Vigilanza.
Struttura del documento
La struttura del lavoro prevede quattro capitoli, di cui i primi due d'inquadramento generale, nonché di approfondimento del contesto normativo di riferimento, con una parte dedicata al Codice Antimafia e alle misure di prevenzione nell'amministrazione giudiziaria, il terzo sui principi applicativi delle misure di prevenzione nell'amministrazione giudiziaria ed infine il quarto sul ruolo dell'amministratore giudiziario e del professionista incaricato nell'adozione del Modello 231.
Ciò detto, occorre richiamare l'art. 34-bis del CAM, che prevede un obbligo in capo all'Amministratore Giudiziario di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative nell'ente, anche ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Ed ancora, l'art. 94-bis del CAM, contempla la possibilità in capo al prefetto, che venga prescritto all'impresa l'adozione di misure organizzative, anche ai sensi del più volte citato D.Lgs. 231/2001, nei casi di agevolazione occasionale. È pertanto evidente che in tali casi l'eventuale adeguamento alla normativa avviene sotto il controllo dell'Autorità.
Ciò – viene precisato nel documento – deriva dalla convinzione che un sistema di controllo, processi e procedure, ovvero appunto di un assetto organizzativo quale quello del MOG 231, rappresenti un efficace strumento di contrasto della criminalità, ovvero delle infiltrazioni mafiose nelle attività produttive.
Si legge ancora nel documento quanto sia più importante per le imprese sottoposte al CAM – rispetto a quelle in bonis – espletare una verifica preliminare del contesto territoriale di riferimento, per poter correttamente individuare le aree a rischio reato nell'ambito del risk assessment. A tal fine, viene ricordato come nel “Codice Antimafia per le Imprese”, siano state offerte utili indicazioni per considerare la pericolosità delle organizzazioni criminali nell'attività d'impresa, quale possibile strumento di vantaggi illeciti.
Le attività dell'Amministratore Giudiziario
In concreto, riporta il documento, l'Amministratore Giudiziario, al momento del suo insediamento, dovrà procedere ad effettuare un'analisi dei rischi, valutando sin da subito sia le criticità gestionali in essere con riferimento specifico al reato oggetto del provvedimento del competente Tribunale, sia la possibilità potenziale che siano commessi in futuro condotte penalmente rilevanti. La conseguenza di ciò è, ovviamente, l'avvio dell'“… attività propedeutica all'adozione di un Modello 231 o alla revisione di quello esistente, se inefficace. Lo stesso dovranno fare i componenti degli organi di governance e le figure apicali della società che ha chiesto volontariamente il controllo giudiziario a seguito dell'interdittiva antimafia, al fine di dimostrare, adottando ed efficacemente attuando il Modello 231, di avere ben inteso quelli che sono gli ostacoli da rimuovere lungo l'arco temporale del provvedimento del tribunale della prevenzione per ritornare in bonis nei confronti della pubblica amministrazione e con il sistema economico generale …”.
Quale allegato al documento in argomento, poi, viene approntato uno “Schema di Modello 231” per le società in regime di amministrazione giudiziaria dei beni e delle aziende ai sensi dell'art. 34 del Codice Antimafia, nel quale vengono fornite indicazioni operative per l'applicazione dei presidi per la prevenzione dei reati.
In particolare, la scheda viene suddivisa in relazione alla “sezione di operatività”, ad una “descrizione sintetica delle attività oggetto di pianificazione” ed ancora del “soggetto competente” a porre in essere quanto indicato nei due precedenti punti, offrendo in tal modo una guida utile e pratica, in estrema sintesi, per:
Fonte: Documento CNDCEC 27 ottobre 2023
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L'Autore illustra i raccordi tra la disciplina dedicata ai presìdi antiriciclaggio dal D.Lgs. 231/2007 e quella prevista dal D.Lgs. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.
Vincenzo Papagni
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