A decorre dal 1° gennaio 2022, la Legge di Bilancio per il 2022 (art. 1, c. 154, L. 234/2021) ha stabilito che per le società e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante, il limite massimo di età è ridotto a 23 anni.
In considerazione di ciò l'INPS, con la Circ. 10 novembre 2023 n. 91, espone il regime contributivo a carico lavoratore e datore di lavoro, fornendo inoltre alcune indicazioni relative alla compilazione del flusso UNIEMENS per questi lavoratori.
Campo di applicazione
Possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante le associazioni e le società che svolgono un'attività sportiva nell'ambito delle discipline delle federazioni che riconoscono settori professionistici al proprio interno, ossia Federazione Italiana Pallacanestro (FIP), Federazione Ciclistica Italiana (FCI), Federazione Italiana Golf (FIG) e Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC).
Il contratto di apprendistato nel settore dello sport
È possibile assumere con contratto di apprendistato professionalizzante lavoratori sportivi di età compresa tra i 18 e i 23 anni di età, anche a tempo determinato in deroga alla regolare disciplina.
A tali lavoratori si applicano le norme in materia di apprendistato contenute nel Capo V del D.Lgs. 81/2015.
La contribuzione in capo al datore di lavoro
In favore dei lavoratori assunti con contratto di apprendistato è prevista l'applicazione delle seguenti tutele assicurative obbligatorie:
- IVS (invalidità, vecchiaia e superstiti);
- assegno familiare;
- assicurazione contro le malattie;
- maternità;
- NASPI;
- assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL).
Pertanto, durante il periodo di formazione, l'aliquota di contribuzione a carico dei datori di lavoro degli apprendisti è fissata nella misura complessiva pari al 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. A questa si aggiunge l'1,61% per il finanziamento della NASPI e il contributo addizionale dell'1,40% in caso di assunzione a termine.
Inoltre, considerando che i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante sono destinatari delle tutele assicurative del FIS oppure delle prestazioni del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento o del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano, è previsto:
un contributo ordinario pari allo 0,50%, per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente fino a 5 dipendenti;
un contributo pari allo 0,80% per i datori di lavoro che, nel semestre di riferimento, occupano mediamente più di 5 dipendenti.
N.B. I datori di lavoro in argomento non devono versare la contribuzione per la CIGS.
In caso di prosecuzione del rapporto di lavoro dopo il periodo di apprendistato, i lavoratori sportivi mantenuti in servizio sono assicurati alla gestione del Fondo Pensione Lavoratori Sportivi e, di conseguenza, per i primi 12 mesi successivi alla prosecuzione del contratto l'aliquota contributiva IVS è fissata nella misura del 15,84% (quota del datore di lavoro pari al 10%, quota del lavoratore pari al 5,84%).
La contribuzione a carico del lavoratore
L'aliquota contributiva a carico dell'apprendista è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
Esposizione in UNIEMENS
Dal periodo di competenza gennaio 2022, i datori di lavoro tenuti a presentare le dichiarazioni contributive in relazione alle prestazioni lavorative per i lavoratori sportivi assunti con contratto di apprendistato professionalizzante devono procedere, sulle posizioni contributive contraddistinte dal C.S.C. 1.18.08, alla valorizzazione degli elementi contenuti nel tracciato UNIEMENS analogamente a quanto previsto per le assunzioni di apprendistato.
Fonte: Circ. INPS 10 novembre 2023 n. 91