La cosiddetta “Detassazione COVID” non si applica in relazione alla “Decontribuzione Sud”. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate in due recenti risposte a interpello pubblicate sul sito dell'amministrazione finanziaria.
La prima delle due agevolazioni, prevista dall'art. 10-bis DL 137/2020, consiste nella non concorrenza al reddito imponibile ai fini IRES e al valore della produzione ai fini IRAP, dei ''contributi'' e delle ''indennità'' erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19 a favore di soggetti esercenti impresa, arte o professione, nonché ai lavoratori autonomi, indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione. La ratio della misura, come ricordato dal Fisco, è quella di assicurare l'integrale fruizione del sostegno economico, sterilizzando la possibile incidenza dell'obbligo fiscale, con riferimento a tutte le misure di sostegno, genericamente identificate come ''contributi'' o ''indennità'', per le quali lo stesso legislatore non avesse già provveduto inserendo ab origine nella medesima norma istitutiva dell'agevolazione stessa, un'apposita previsione di irrilevanza fiscale. In linea con la suddetta ratio, costituisce, quindi, presupposto imprescindibile, ai fini dell'applicazione del regime di detassazione, la circostanza che al soggetto destinatario sia assegnato un ''beneficio'' che comporti un ''vantaggio economico'' effettivo e quantificabile che la norma indica in maniera generica come ''contributo'' o ''indennità'' che consista, in sostanza, in una integrazione di ricavi oppure in una partecipazione (totale o parziale) al sostenimento di determinati costi, purché rimasti ''a carico'' del soggetto beneficiario.
Sotto quest'ottica, la Decontribizione Sud, prevista dall'art. 27 DL 104/2020 e consistente in un esonero contributivo, si traduce, di fatto, in una generale ma temporanea e parziale riduzione dell'aliquota contributiva datoriale con il conseguente effetto di non determinare i corrispondenti costi per contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro. Da qui l'esclusione dal campo di applicazione della detassazione Covid poiché altrimenti, spiegano dalle Entrate “si assisterebbe ad un'amplificazione del beneficio concesso con l'esonero contributivo qui in esame (decontribuzione Sud, ndr), con l'effetto di incidere anche sui plafond previsti dalla disciplina sugli aiuti di Stato contenuta nel Temporary Framework COVID19”.
Stante la non applicazione, operante sia con riferimento al periodo 1° gennaio 2022-30 giugno 2022 sia con riferimento al periodo 1° luglio 202231 dicembre 2022 e a quelli successivi, i beneficiari della Decontribuzione Sud non dovranno apportare alcuna variazione in diminuzione in dichiarazione ai fini della determinazione del reddito imponibile IRES, né ai fini della determinazione del valore della produzione IRAP.
Fonte: Risp. AE 10 novembre 2023 n. 458; Risp. AE 10 novembre 2023 n. 459