venerdì 10/11/2023 • 15:11
Con la risposta del 10 novembre 2023 n. 457, l'Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in tema di assegnazione agevolata dei beni ai soci, relativamente a un contratto a favore di terzo privo della qualifica di socio.
redazione Memento
L'istante propone interpello in ordine all'interpretazione delle disposizioni concernenti l'assegnazione agevolata dei beni ai soci di cui all'art. 1 c. 100 e ss. L. 197/2022. Nel dettaglio, l'istante riferisce che intende assegnare ai soci, i sigg.ri Tizio, Caio e Sempronio (soci alla data del 30 settembre 2022) parte degli immobili di sua proprietà diversi da quelli strumentali. La società specifica che, nell'atto di assegnazione, una parte dei beni (immobili) verrebbe assegnata a uno dei soci, il quale intende avvalersi dello schema contrattuale previsto dall'art. 1411 c.c. (il c.d. ''contratto a favore di terzi''), indicando come beneficiario un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale (e che, pertanto, non rivestiva la qualifica di socio alla data del 30 settembre 2022). Ciò posto, la società chiede se la disciplina dell'assegnazione agevolata ai soci possa trovare applicazione anche al caso sopra rappresentato. Secondo l'istante la fattispecie rappresentata rientra tra quelle agevolabili in quanto gli effetti del contratto si realizzano comunque in capo al socio assegnatario e solo in seguito, per effetto della sua dichiarazione di volerne profittare, a favore del terzo beneficiario. Inoltre, l'istante evidenzia che il terzo è estraneo al contratto, non ne è parte, essendo le parti del contratto unicamente lo stesso istante e i soci assegnatari; a tal fine richiama la sentenza della Cassazione n. 12447 del 1997 secondo la quale il terzo non assume la qualità di parte né in senso formale né in senso sostanziale rispetto alla convenzione negoziale stipulata in suo favore, dovendo egli limitarsi a beneficiare degli effetti di un rapporto da altri già validamente ed efficacemente costituito, così che la sua successiva adesione si pone come mera condicio iuris, di carattere sospensivo, dell'acquisizione del diritto a lui attribuito, ed ha il solo effetto di rendere irrevocabile ed immodificabile il contratto stipulato in suo favore. In tale contesto, l'istante ritiene rispettato il requisito in base al quale i beni devono essere assegnati a coloro che rivestivano la qualità di soci alla data del 30 settembre 2022, a nulla rilevando l'ulteriore (e logicamente successivo) comportamento del socio assegnatario, che decida di deviare a favore del terzo gli effetti del contratto. A tal proposito, l'Agenzia delle Entrate ricorda che: con riferimento ai soci nei confronti dei quali la società può procedere all'assegnazione agevolata dei beni, in mancanza di una espressa limitazione soggettiva, questi possono essere anche rappresentati da soggetti diversi dalle persone fisiche ed essere non residenti nel territorio dello Stato. Inoltre, tutti i soci devono risultare iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2015. Detta condizione deve essere intesa nel senso che, all'atto dell'assegnazione, solo per i soci che rivestivano tale qualifica anche alla predetta data del 30 settembre 2015 si può fruire delle agevolazioni previste dalla disposizione in esame. Al riguardo, si fa presente che la percentuale di partecipazione del socio, della quale occorre tenere conto ai fini dell'assegnazione, è quella esistente alla data dell'assegnazione medesima e che non ricorre la necessità dell'ininterrotto possesso della partecipazione dalla data del 30 settembre 2015 alla data dell'assegnazione al socio del bene agevolato; ai fini dell'applicazione della disposizione di cui all'art. 67 c. 1 lett. b) TUIR che prevede l'imponibilità delle plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquisiti da non più di cinque anni, l'operazione di assegnazione fissa il giorno a partire dal quale decorre il quinquennio di osservazione. Il socio assegnatario può, quindi, cedere senza generare plusvalenze solo dopo che sono trascorsi almeno cinque anni dall'assegnazione dell'immobile. Pertanto, l'agevolazione in esame presuppone che il soggetto nei confronti dei quali la società può procedere all'assegnazione agevolata dei beni (ossia, il beneficiario diretto di tale assegnazione), debba necessariamente rivestire la qualifica di socio della stessa alla data ivi indicata. Infine, l'Agenzia delle Entrate non può trovare applicazione la disciplina dell'assegnazione agevolata, difettando il requisito soggettivo richiesto in quanto, nel caso rappresentato, il beneficiario diretto dell'assegnazione descritta in istanza risulta essere un soggetto terzo estraneo alla compagine sociale. Fonte: Risp. AE 10 novembre 2023 n. 457
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