Comunicazioni obbligatorie
Partendo con le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, l'Ispettorato nazionale del lavoro, con la circolare n. 2 del 25 ottobre 2023 e la successiva nota di chiarimento n. 459 del 26 ottobre 2023, ha chiarito che l'adempimento deve essere effettuato, almeno per ora, tramite comunicazione telematica al Centro per l'impiego.
Non è infatti ancora possibile procedere alla comunicazione mediante il Registro delle attività sportive dilettantistiche (RASD) che, a regime, avrà valore equivalente ai fini dell'obbligo di cui all'art. 9-bis, c. 2 e 2-bis, DL 510/95, conv. in Legge 608/96 ai sensi dell'art. 28, c. 3, D.Lgs. 36/2021.
La validità della comunicazione mediante il RASD, infatti, è subordinata all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi del successivo comma 5 del decreto.
Si ritiene invece che la mancata adozione non abbia impatto sui termini di comunicazione che possono pertanto essere assolti entro il 30 del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro.
Le comunicazioni obbligatorie potranno essere effettuate direttamente dal datore di lavoro o committente (ente sportivo) o tramite un intermediario abilitato ai sensi della Legge 12/79 (consulente del lavoro, dottore commercialista ed esperto contabile, avvocato).
Adempimenti contributivi
I primi chiarimenti in materia contributiva sono stati forniti, come noto, dall'INAIL con la circolare n. 46 del 27 ottobre 2023 e dall'INPS con la circolare n. 88 del 31 ottobre 2023 che, in assenza di disposizioni transitorie, hanno differito i termini per gli adempimenti e versamenti dei periodi pregressi.
INAIL
Segnatamente, l'INAIL ha consentito l'assolvimento degli obblighi di denuncia assicurativa o di variazione per le collaborazioni gestionali ed amministrative nonché per i lavoratori subordinati sportivi entro il 30 novembre 2023.
Le denunce presentate entro tale data saranno considerate nei termini.
Va ricordato che non sono invece soggetti assicurati e quindi non compresi negli obblighi ai fini INAIL i collaboratori coordinati e continuativi sportivi.
INPS
Ai fini INPS, invece, i contributi dovuti alla gestione separata INPS (art. 2, commi 26 e ss. l. 335/1995) per i lavoratori sportivi con contratti di collaboratori coordinata e continuativa, nonché per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo – gestionali dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023, potranno essere versati entro il 16 dicembre 2023; le relative denunce contributive mensili UniEmens potranno essere trasmesse entro fine dicembre 2023.
Dal mese di ottobre 2023, invece, gli obblighi contributivi seguono le regole ordinarie.
Salvo proroghe, infatti, il versamento deve essere effettuato entro il 16 del mese successivo (16 novembre 2023 per il mese di ottobre) e la denuncia entro la fine del mese successivo (30 novembre 2023 per il mese di ottobre).
Ai fini del calcolo dei contributi INPS si applica la franchigia di 5.000 euro annui da calcolarsi sulla totalità dei compensi percepiti dal collaboratore da tutti i committenti.
Più precisamente, fino a tale importo non sono dovuti i contributi previdenziali alla gestione separata che, pertanto, andranno calcolati sull'importo eccedente.
Considerato che il D.Lgs. 36/2021 è entrato in vigore il 1° luglio 2023, ai fini del computo dei 5.000 euro occorrerà fare riferimento ai compensi percepiti dal collaboratore da tale data.
Si applica, pertanto, del principio di cassa e non quello di competenza.
Per i periodi precedenti non si da luogo a recupero contributivo sui compensi percepiti ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. m), TUIR (art. 35, c. 8-quater).
La contribuzione dovuta, ai sensi dell'art. 35 D.Lgs. 36/2021, è pari:
al 24% nel caso di soggetti assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta;
al 25% nel caso di soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta; oltre alla contribuzione IVS è dovuta una maggiorazione del 2,03% per le tutele di maternità, malattia e DIS-COLL.
I contributi previdenziali dovuti alla gestione separata a titolo di IVS si calcolano sul 50% del compenso imponibile (cioè quello eccedente la franchigia) e l'imponibile pensionistico è ridotto in misura equivalente.
Tale agevolazione è applicabile fino al 31 dicembre 2027 e non si estende alle aliquote aggiuntive del 2,03%.
Adempimenti fiscali
Non sono invece previste deroghe in materia di adempimenti e versamenti fiscali.
Pertanto, le ritenute fiscali devono essere applicate ai compensi di collaborazione in parola ed i relativi versamenti devono essere effettuati entro il 16 del mese successivo a quello in cui sono state operate.
Va ricordato, a tal fine, che dal 1° luglio 2023 tali compensi sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (art. 50, c. 1, lett. c-bis) TUIR) e non più redditi diversi (art. 67, c. 1, lett. m) TUIR).
Ai sensi dell'articolo 36, c. 6, D.Lgs. 36/2021, i compensi di lavoro sportivo non costituiscono base imponibile ai fini fiscali fino all'importo di 15.000 euro nel periodo d'imposta.
Occorre considerare che tale ammontare va considerato nel periodo d'imposta 2023 tenendo conto anche dei compensi percepiti nell'area del dilettantismo ai sensi del citato art. 67 del TUIR.