venerdì 10/11/2023 • 12:23
L’INPS, con Mess. 9 novembre 2023 n. 3959, riepiloga le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso a CIGO, AIS e CISOA in conseguenza del frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità.
redazione Memento
In conseguenza del frequente ripetersi di eventi metereologici di eccezionale intensità - come da ultimo quelli che, a partire dal 2 novembre 2023, hanno determinato la delibera dello stato di emergenza nazionale per la Regione Toscana - l’INPS, con Mess. 9 novembre 2023 n. 3959, riepiloga le indicazioni relative alle modalità che i datori di lavoro devono seguire per richiedere l’accesso agli ordinari strumenti di sostegno al reddito. N.B. In relazione a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa conseguenti ai predetti eventi, i datori di lavoro possono ricorrere alla CIGO, all’assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS) e dei Fondi di solidarietà bilaterali, nonché al trattamento di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA). A. Domande di CIGO e di AIS (Assegno di Integrazione Salariale) Causale “Incendi - crolli - alluvioni” I datori di lavoro interessati devono utilizzare la causale “Incendi - crolli - alluvioni”, che rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE). Si ricorda che le causali EONE sono contraddistinte dalle seguenti caratteristiche: non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento; i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste per la CIGO e per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali; le domande possono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; l’informativa sindacale non è preventiva e, laddove prevista, è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa, nonché la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati. Attenzione: in tema di informativa sindacale, si evidenzia che le imprese del settore edile e lapideo - sia industriali che artigiane - non sono tenute a effettuare la menzionata informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di integrazione salariale. L’informativa, invece, deve essere resa solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive. Le domande di accesso devono essere corredate dalla relazione tecnica, nella quale il datore di lavoro deve illustrare la tipologia di attività lavorativa in corso al verificarsi dell’evento e le modalità con le quali l’evento medesimo ha inciso sul regolare svolgimento delle lavorazioni. È possibile presentare la relazione tecnica in forma semplificata nel caso in cui la domanda interessi unità produttive o cantieri siti nei territori per i quali sia stato proclamato lo stato di emergenza. Causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità” Nelle ipotesi in cui i datori di lavoro non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa al cessare degli eccezionali fenomeni metereologici, in ragione del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO e/o di assegno di integrazione salariale può essere presentata con la causale “Impraticabilità dei locali anche per ordine di Pubblica Autorità”. Anche detta causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili e, quindi, alla stessa si applicano i criteri di maggiore favore descritti. Si ricorda inoltre che, con riferimento a tali domande, i datori di lavoro possono allegare il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità o limitarsi ad autocertificarne il possesso nella relazione tecnica allegata alla domanda. In ordine al requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza dei locali, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Se la suddetta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, i datori di lavoro possono chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata. Ai fini della trasmissione delle domande di CIGO e di AIS a carico del FIS o dei Fondi di solidarietà bilaterali, i datori di lavoro devono attenersi alle consuete modalità di invio. Neutralizzazione dei periodi nel biennio mobile I periodi di ricorso al trattamento di integrazione salariale per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) sono neutri ai fini del limite massimo di durata dei trattamenti di CIGO fissato in 52 settimane nel biennio mobile, quando richiesti da datori di lavoro, rientranti nella disciplina della CIGO, diversi da quelli appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni. N.B. Si ricorda che anche i datori di lavoro appartenenti ai settori edile, lapideo e delle escavazioni, relativamente alle sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 determinati da eventi oggettivamente non evitabili (EONE), fruiscono della citata neutralizzazione e possono, quindi, accedere alla CIGO senza che i suddetti periodi rientrino nel limite massimo di durata dei trattamenti. La neutralizzazione opera anche con riferimento al limite massimo di durata nel biennio mobile dei trattamenti di assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali. B. Domande di cassa integrazione speciale operai agricoli (CISOA) I datori di lavoro agricoli che sospendono l’attività a seguito degli eventi atmosferici avversi possono accedere al trattamento di integrazione salariale (CISOA) secondo le consuete modalità, utilizzando la causale “eventi atmosferici - cod. evento 01”, per una durata massima di 90 giorni nell’anno. Destinatari sono i lavoratori agricoli (operai, impiegati e quadri) dipendenti da aziende agricole: con contratto di lavoro a tempo indeterminato; che svolgono annualmente presso la stessa azienda almeno 181 giornate di effettivo lavoro. In deroga alla disciplina ordinaria, per le sospensioni o riduzioni dell'attività lavorativa effettuate nel periodo compreso tra il 29 luglio 2023 e il 31 dicembre 2023, il trattamento di CISOA, previsto nei casi di intemperie stagionali, è riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato (OTI) anche in caso di riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito. Si ricorda, infine, che - in corrispondenza delle giornate per le quali è autorizzata la CISOA per riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito - le posizioni assicurative dei lavoratori interessati presenteranno una copertura contributiva mista: ordinaria, per la parte della giornata in cui la prestazione lavorativa si è regolarmente svolta, e figurativa, per la parte di giornata coperta da CISOA. Ai fini della trasmissione delle domande di CISOA per operai agricoli a tempo indeterminato, con riduzione dell'attività lavorativa pari alla metà dell'orario giornaliero contrattualmente stabilito e per periodi fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono presentare domanda secondo le consuete modalità indicando, quale causale, “CISOA eventi atmosferici a riduzione”. N.B. Agli impiegati e operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti da eccezionali calamità o avversità atmosferiche, può essere concesso il trattamento di CISOA, per un periodo non superiore a 90 giorni. Si evidenzia che il trattamento spetta ai lavoratori che, al momento della sospensione, sono alle dipendenze dell'impresa da più di un anno e prescinde dal possesso del requisito occupazionale minimo di 181 giornate annue di effettivo lavoro. Per richiedere il trattamento di cui trattasi i datori di lavoro interessati devono presentare, con le consuete modalità, un’apposita domanda con la specifica causale “Calamità naturali o avversità atmosferiche - cod. evento 08 (art. 21, comma 4, L.n.223/1991)”. Fonte: Mess. INPS 9 novembre 2023 n. 3959
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