Il DM 21 giugno 2023, n. 89 ha rivalutato le prestazioni economiche nel settore industria con decorrenza 1° luglio 2023 e ha stabilito gli importi del minimale e del massimale di rendita nelle misure di € 19.221,30 e di € 35.696,70.
Di conseguenza l'INAIL, con la Circ. 9 novembre 2023 n. 47, aggiorna sulla base di tali importi i limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi da variare secondo la rivalutazione delle rendite, con decorrenza 1° luglio 2023.
I nuovi valori sono riportati di seguito.
Lavoratori dell'area dirigenziale
Retribuzione convenzionale giornaliera € 118,99, mensile € 2.974,73.
Per i part-time la retribuzione oraria è pari a € 14,87.
Lavoratori con retribuzione convenzionale annuale pari al minimale di rendita
Per le seguenti categorie:
• detenuti e internati;
• allievi dei corsi di istruzione professionale;
• lavoratori impegnati in lavori socialmente utili e di pubblica utilità;
• lavoratori impegnati in tirocini formativi e di orientamento;
• lavoratori sospesi dal lavoro utilizzati in progetti di formazione o riqualificazione professionale;
• giudici onorari di pace e vice procuratori onorari,
la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 64,07, quella mensile a € 1.601,78.
Altri lavoratori
Per i familiari partecipanti all'impresa familiare, la retribuzione convenzionale giornaliera è pari a € 64,33, quella mensile a € 1.608,26.
Per i lavoratori parasubordinati minimo e massimo mensile corrispondono a € 1.601,78 e a € 2.974,73.
Per i lavoratori sportivi i valori sono indicati nella tabella sottostante:
Minimo e massimo
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Mensile
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€ 1.601,78
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€ 2.974,73
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Annuale
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€ 19.221,30
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€ 35.696,70
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Fonte: Circ. INAIL 9 novembre 2023 n. 47