sabato 11/11/2023 • 06:00
Il 16 novembre 2023 i contribuenti sono tenuti ad adempiere ad importanti scadenze IVA. Tra queste vi sono: IVA trimestrale; liquidazione e versamento dell'IVA del mese precedente; split payment; contribuenti IVA trimestrali (subfornitori); liquidazione e versamento trimestrale associazioni sportive dilettantistiche.
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IVA trimestrale
Imprenditori artigiani e commercianti, agenti e rappresentanti di commercio, lavoratori autonomi, professionisti titolari di partita IVA iscritti o non iscritti in albi professionali, nonché le società di persone, società semplici, Snc, Sas, Studi Associati, sono tenuti al versamento dell'IVA dovuta per il terzo trimestre (maggiorata dell'1 per cento ad esclusione dei regimi speciali ex art. 74 c. 4 DPR 633/72).
Il versamento dell'IVA deve essere effettuato tramite il Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato.
Sul punto, si evidenzia che, possono optare per il versamento trimestrale dell'IVA i summenzionati soggetti che nell'anno precedente abbiano realizzato un volume di affari uguale o inferiore a 400 mila euro (in caso di professionisti autonomi o imprese coinvolte nella erogazione di servizi) oppure uguale o inferiore a 700 mila euro (per le categorie residuali). Per volume di affari si intende l'ammontare delle cessioni di beni o servizi scorporate dalle variazioni in diminuzione e dalle imposte.
Si ricorda che il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'IVA relativa al terzo trimestre è il 6033.
Liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
I contribuenti tenuti al versamento dell'IVA mensile sono principalmente:
Il codice tributo da utilizzare per il versamento dell'IVA mensile, relativa al mese di ottobre, da versare, quindi, il 16 novembre 2023, è il 6010.
Split payment: versamento dell'IVA derivante da scissione dei pagamenti
Il 16 novembre 2023 è anche il termine ultimo per il versamento dell'IVA dovuta dalle Pubbliche Amministrazioni non soggetti passivi IVA a seguito di "scissione dei pagamenti" ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72. In tal caso, il Modello F24 da adoperare è il Modello F24 EP e il codice tributo da utilizzare è il 620E. Sono, altresì, interessate le Pubbliche amministrazioni, autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle Entrate ovvero presso Poste italiane.
Il codice tributo da utilizzare è il 6040 - IVA dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti - art. 17-ter DPR 633/72.
Contribuenti IVA trimestrali (subfornitori)
L'art. 74 c. 5 DPR 633/72 prevede un particolare sistema di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, denominato “regime IVA della subfornitura”. L'applicazione di questo speciale regime è, comunque, possibile al ricorrere di specifiche condizioni. Infatti, la norma richiamata testualmente prevede che, “nel caso di operazioni di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione, il subfornitore può effettuare il versamento con cadenza trimestrale, senza che si dia luogo all'applicazione di interessi”. Una volta verificati i requisiti necessari per l'applicazione del regime, sarà possibile effettuare i versamenti dell'IVA relativa alle operazioni di subfornitura con cadenza trimestrale e senza applicazione di interessi. Quanto detto si applica sia per i soggetti mensili che per quelli trimestrali.
Il 16 novembre, quindi, è il termine ultimo per il versamento dell'IVA per i contribuenti che usufruiscono del regime IVA speciale della subfornitura.
I codici tributo da utilizzare sono sostanzialmente:
Liquidazione e versamento trimestrale associazioni sportive dilettantistiche
Anche le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'art. 25 c. 1 L. 133/99, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro-loco, che optano per l'applicazione delle disposizioni di cui alla L. 398/91, sono interessate all'adempimento in scadenza il 16 novembre 2023. Difatti, saranno obbligati al versamento dell'IVA relativa al terzo trimestre senza la maggiorazione dell'1 per cento. Il codice tributo da utilizzare nella compilazione del Modello F24 è il 6033.
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Giuseppe Moschella
- Dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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