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venerdì 10/11/2023 • 06:00

Fisco Circolare delle Entrate

Versamento seconda rata di acconto: ambito soggettivo e oggettivo del rinvio

Con la Circolare del 9 novembre 2023 n. 31, l'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito all'ambito applicativo del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi previsto dal decreto Anticipi.

di Giuseppe Moschella - Dottore commercialista

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  • Tempo di lettura 1 min.
  • Ascolta la news 5:03

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L'art. 4 DL 145/2023 (decreto Anticipi) prevede che, per il solo periodo d'imposta 2023, le persone fisiche titolari di partita IVA che nel periodo d'imposta precedente dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro, effettuano il versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi, con esclusione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi INAIL, entro il 16 gennaio dell'anno successivo, oppure in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio, aventi scadenza il giorno 16 di ciascun mese. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi di cui all'art. 20 c. 2 D.Lgs. 241/97.

Nel dettaglio, per il solo periodo d'imposta 2023, il decreto Anticipi prevede:

  • il differimento dal 30 novembre 2023 al 16 gennaio 2024 della scadenza del versamento della seconda rata di acconto dovuto in base alla dichiarazione dei redditi. Per i contributi previdenziali e assistenziali permane, invece, il termine del 30 novembre 2023;
  • la possibilità di versare le suddette somme in cinque rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese di gennaio 2024, aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

L'Agenzia delle Entrate, con la Circolare del 9 novembre 2023 n. 31, chiarisce l'ambito applicativo del rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi previsto dal decreto Anticipi.

Ambito soggettivo

I soggetti che possono avvalersi del differimento in oggetto sono le persone fisiche che contestualmente:

  • sono titolari di partita IVA;
  • hanno dichiarato, con riferimento al periodo d'imposta 2022, ricavi o compensi di ammontare non superiore a 170.000 euro; va da sé che tale requisito presuppone che i contribuenti, nel 2022, abbiano svolto un'attività d'impresa o di lavoro autonomo.

Pertanto, rientrano le persone fisiche imprenditori individuali o lavoratori autonomi, compreso l'imprenditore titolare dell'impresa familiare o dell'azienda coniugale non gestita in forma societaria.

Per i lavoratori autonomi e i titolari di reddito d'impresa, i versamenti delle imposte sui redditi con scadenza nel mese di novembre 2023, rientrano nella misura in oggetto, infine, anche i contribuenti tenuti a versare in un'unica soluzione l'acconto delle imposte sui redditi, dovuto in base al modello Redditi PF 2023.

Diversamente, sono esclusi dal differimento in oggetto:

  • le persone fisiche non titolari di partita IVA: ad esempio, i soci (non titolari di una propria partita IVA) di società di persone o di capitali i cui redditi sono stati ad essi imputati in applicazione del principio di trasparenza, ai sensi degli artt. 5 e 116 DPR 917/86;
  • le persone fisiche titolari di partita IVA che, con riferimento all'anno d'imposta 2022 dichiarano ricavi o compensi di ammontare superiore a 170.000 euro;
  • i soggetti diversi dalle persone fisiche (es. società di capitali ed enti non commerciali).

Con riferimento all'impresa familiare e all'azienda coniugale non gestita in forma societaria, non possono fruire del differimento i collaboratori familiari e il coniuge del titolare d'impresa, salvo che non siano, a loro volta, titolari di partita IVA.

Ambito oggettivo

Per verificare l'eventuale superamento della soglia di 170.000 euro, si deve far riferimento ai compensi, nonché ai ricavi di cui all'art. 57 DPR 917/86, dichiarati per il periodo d'imposta 2022.

Nel caso in cui:

  • il contribuente eserciti più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate;
  • la persona fisica eserciti contestualmente un'attività di lavoro autonomo e un'attività d'impresa, si considera la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle attività esercitate.

Diversamente, per le persone fisiche che esercitano attività agricole o connesse, le quali fruiscono del differimento solo se, nel 2022, sono anche titolari di reddito d'impresa, si considera l'ammontare del volume d'affari e non dei ricavi.

Qualora il contribuente non sia tenuto alla presentazione della dichiarazione IVA, rileva l'ammontare complessivo del fatturato del 2022.

Infine, nel caso in cui il soggetto abbia altre attività commerciali o di lavoro autonomo, si considera il volume d'affari complessivo degli intercalari della dichiarazione IVA.

Fonte: Circ. AE 9 novembre 2023 n. 31

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