giovedì 09/11/2023 • 06:00
Il messaggio INPS n. 3884 del 6 novembre 2023 vuole consegnare regole applicative chiare e precise sui benefits 2023. Nell'attesa di una modifica organica dei valori che sembra poter trovare accoglimento nella futura Legge di Bilancio 2024, l'INPS dichiara l'imponibilità contributiva del bonus carburante senza se e senza ma. Ma sarà vero?
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Bei tempi quelli dell'università.
Tempi in cui eri spensierato ed, al massimo, dovevi fare lo studente lavoratore. Avevi energie, voglia di fare, potevi recarti in sede in bicicletta sotto la pioggia tanto il fisico reggeva le montagne.
L'università consegnava un primo quadro del diritto inscardinabile, dogmi fondamentali e pilastri di base che in uno stato di diritto rappresentano il minimo comune denominatore.
Un pilastro base, con le sue eccezioni sia chiaro, era quello dell'articolo 11 delle c.d. preleggi: “La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo”.
La non retroattività di una norma di legge risale a principi identitari di uno stato. Qualsiasi comportamento precedente all'entrata in vigore della legge, pur potendo essere a questa contrario, non dovrebbe essere censurabile da parte dell'ordinamento giuridico.
Il regime contributivo dei fringe benefit
Ora torniamo alla coente realtà. Con il messaggio INPS n. 3884 del 6 novembre 2023, l'INPS consegna un proprio quadro in relazione ai regimi contributivi “dei fringe benefit ai sensi dell'articolo 40 DL 48/2023, conv. in Legge 85/2023”. Stiamo ovviamente parlando dell'estensione dei benefits fino a 3.000 euro per i genitori di figli a carico, valevole solo per l'anno 2023, con aumento della platea dei c.d. flexible benefits cui papà e mamma possono essere destinatari (includendo anche i rimborsi delle utenze domestiche).
Oltre a questo, il messaggio INPS consegna anche delle “precisazioni in ordine alla imponibilità ai fini contribuitivi del c.d. bonus carburante di cui all'art. 1, c. 1, DL 5/2023, conv. in legge 23/2023”. Forse, su questo punto, i dogmi universitari dovrebbero essere ricordati all'ente che, a quanto sembra, non li ha colti. Vediamo di cosa si tratta.
Il bonus carburante e la legge di conversione
Con il DL 5/2023, edito il 14 gennaio, complice l'impossibilità economica per il nostro paese di procedere ad un ulteriore abbassamento delle accise sul carburante, entra in vigore un disposto normativo che, quasi specularmente rispetto a quanto era successo nel 2022, recitata: “Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al TUIR, il valore dei buoni benzina o di analoghi titoli per l'acquisto di carburanti ceduti dai datori di lavoro privati ai lavoratori dipendenti, nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, non concorre alla formazione del reddito del lavoratore, se di importo non superiore a euro 200 per lavoratore”
Deve ricordarsi infatti come l'anno 2022 avesse già visto disposti normativi di questo tenore. L'art. 2 DL 21/2022 conv. in Legge 51/2022, prevedeva già 200 euro pro capite in carburante, esenti sia sotto l'aspetto fiscale che previdenziale.
Peraltro la disposizione del 2022 era stata interpretata sia dall'Agenzia delle Entrate (per prima la circolare 27/E del 14 luglio 2022) che dall'INPS stesso, con messaggio n. 4616 del 22 dicembre 2022, nel quale l'ente richiamava l'imponibilità contributiva solo se il valore del buono/i fosse eccedente il tetto soglia di 200 euro.
Quando nel gennaio 2023 veniva pubblicato il già citato DL 5/2023, a nessuno sarebbe venuta in mente l'imponibilità contributiva. semplicemente perché non citata né prevista.
La legge di conversione n. 23/2023, con entrata in vigore il 16 marzo 2023, dispone una nuova versione del c.d. bonus carburante, introducendo una innovativa previsione:
«L'esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore, disposta dal primo periodo, non rileva ai fini contributivi».
Attraverso tale previsione il legislatore conferma l'esenzione delle somme erogate a titolo di bonus carburante a fini fiscali ma, negando la precedente posizione, dispone come le medesime somme siano nondimeno soggette ad obbligo di contribuzione.
Retroattività o nuova previsione?
Come previsto dall'art 1, c. 2, Legge 23/2023, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 63/2023 “la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale” quindi il 16 marzo 2023.
Qui i bei tempi universitari ci potrebbero dare una mano. Senza voler scomodare la Carta Costituzionale il cui art 77 comma terzo precisa “i decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro 60 giorni dalla loro pubblicazione”, deve rilevarsi come la novella della legge di conversione sia chiaramente innovativa rispetto al testo originario del DL.
Risulta peraltro estremamente difficile che l'emendamento approvato con efficacia dal 16 marzo 2023 possa definirsi “interpretativo” del testo originario del decreto legge che, colpa anche delle precedenti interpretazioni da parte degli enti nel 2022 (sul c.d. decreto Ucraina), non sembrava in nessun caso deporre a vantaggio di una tesi che disequilibrasse l'armonizzazione fiscale e previdenziale.
E d'altronde, per quale motivo è dovuta intervenire una legge di conversione con specifica indicazione della imponibilità contributiva? Proprio perché dal testo del decreto legge questa circostanza era chiaramente non considerata o disposta.
Deve dunque ritenersi come l'emendamento recepito in legge di conversione, in quanto aggiuntivo e/o modificativo, abbia efficacia ex nunc (dalla data di entrata in vigore della legge di conversione) tenuto a mente anche la previsione di cui all'articolo 15, comma 5, L. 400/1988, la quale dispone che: “le modifiche eventualmente apportate al D.L. in sede di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della pubblicazione della legge di conversione, salvo che quest'ultima non disponga diversamente”.
Ciò comporta una conseguenza pragmatica:
- Le aziende che hanno attribuito i buoni carburante prima del 16 marzo 2023, potranno contare in una esenzione fiscale e previdenziale;
- Dal 16 marzo 2023, tale esenzione sarà solo valevole per la parte tributaria.
Tale circostanza il messaggio dell'INPS non sembra identificarla, rimettendosi, al contrario, solo ad una mera affermazione quale “Pertanto, il valore del “bonus carburante” erogato nel corso dell'anno d'imposta 2023 concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente ai fini dell'assoggettamento al prelievo contributivo.”
Attenzione dunque alla non retroattività normativa. Se all'università mi fosse sfuggito questo dettaglio, non avrei passato l'esame.
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Maria Rosa Gheido
- Consulente del lavoro e dottore commercialistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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