mercoledì 08/11/2023 • 15:52
Con la risposta dell'8 novembre 2023 n. 455, l'Agenzia delle Entrate ha fornito alcuni chiarimenti in tema di attività di distribuzione di gas, relativamente al passaggio dal gestore uscente al gestore entrante.
redazione Memento
Il bando di gara e la bozza del contratto di servizio per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, in conformità alla disciplina di settore, regolano il rapporto tra il gestore uscente e quello entrante nel modo seguente: il nuovo gestore deve corrispondere all'istante, all'atto della sottoscrizione del relativo verbale di consegna del servizio, la somma complessiva di circa € 59 milioni a titolo di rimborso a fronte del quale acquisisce, per la durata dell'affidamento, la proprietà degli impianti di distribuzione o di una loro porzione; il nuovo gestore deve subentrare nelle obbligazioni finanziarie del gestore uscente relative agli investimenti realizzati nel precedente periodo di affidamento o indennizzarlo per la estinzione delle obbligazioni finanziarie, a scelta del gestore entrante, oltre a subentrare nei contratti pubblici e privati dello stesso gestore uscente relativi allo svolgimento del servizio di distribuzione e connessi alla proprietà degli impianti, quali servitù e concessioni di attraversamento. In sede di documentazione integrativa, inoltre, l'istante afferma che gli assets oggetto di trasferimento comprendono gli assets pervenuti, nel 2013, tramite atto di conferimento del ramo d'azienda a seguito del quale ha ereditato la gestione della distribuzione del gas dalla consorella, Teta S.p.A. Con tale atto, in particolare, quest'ultima società ha trasferito l'attività di distribuzione del gas naturale all'istante, che era già proprietaria dei relativi assets cosicché la proprietà degli assets atti alla distribuzione del gas e l'attività di distribuzione venivano a riunirsi nuovamente in capo al medesimo soggetto giuridico. Nessun elemento già utilizzato per il servizio di distribuzione permarrà in capo alla società istante dal momento che tale attività, per disposizione di legge, non potrà più essere svolta dal gestore uscente. Il conferimento del 2013 è stato trattato in neutralità fiscale ex art. 176 TUIR e la società conferitaria non ha optato per l'imposizione sostitutiva. A tal proposito, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate se il valore di rimborso, nel suo caso determinato con il metodo (VIR), sia soggetto a IVA e chiede altresì di qualificare il complesso di beni e rapporti de quo come un'azienda o ramo d'azienda piuttosto che come trasferimento di singoli beni. Ritenuto che, benché la direttiva 2001/23/CE non sia applicabile in quanto ha come ambito di applicazione il trasferimento di imprese o di parti di imprese, purché l'entità economica trasferita conservi la propria identità, mentre il solo trasferimento del personale oggetto del D.Lgs. 164/2000 non permetterebbe di conservare la identità dell'entità economica di partenza, non comprendendo il trasferimento di mezzi, di sale operative, di procedure e sistemi informatici con cui il personale opera, tuttavia la stessa direttiva fornisca indicazioni generali per l'emanazione del medesimo decreto, in particolare sulla previsione di fornire una adeguata informazione ai lavoratori e di introdurre specifiche misure per il mantenimento dei diritti dei lavoratori. In conclusione, secondo l'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 8 novembre 2023 n. 455, il trasferimento descritto dall'istante non è rilevante ai fini IVA ai sensi dell'art. 2 c. 3 lett. b) Decreto IVA avendo detta operazione per oggetto non singoli beni, bensì un universitas di beni materiali, immateriali e di rapporti giuridico economici suscettibili di consentire l'esercizio dell'attività di impresa in capo al gestore entrante e che detta caratteristica fosse anche preesistente al trasferimento stesso. Ne consegue l'attrazione di tale fattispecie nell'ambito dell'imposta di registro in virtù del principio di alternatività IVA/ registro recato dall'art. 40 DPR 131/86. Fonte: Risp. AE 8 novembre 2023 n. 455
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