venerdì 10/11/2023 • 06:00
Dopo la chiusura del periodo amministrativo, le società dovranno approvare il bilancio d'esercizio entro 120 giorni e depositare lo stesso, presso il Registro delle imprese, entro i successivi 30 giorni. Prima dell'approvazione, il progetto di bilancio dovrà essere redatto dagli amministratori.
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La principale base informativa dell'analisi economico-finanziaria dell'impresa è costituita dal bilancio d'esercizio, composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa (art. 2423 c.c.). Ciascun documento, redatto con chiarezza, ha la funzione specifica di rappresentare la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa in modo veritiero e corretto. In particolare: lo stato patrimoniale contiene le attività, le passività ed il patrimonio netto della società alla data di chiusura dell'esercizio (art. 2424 c.c.); il conto economico evidenzia il risultato economico dell'esercizio, fornendo una rappresentazione delle operazioni di gestione attraverso una sintesi dei componenti positivi e negativi di reddito che hanno contribuito a determinare il risultato stesso (art. 2425 c.c.); la nota integrativa che, attraverso una puntuale informativa, ha la funzione di esplicare i dati presentati nello stato patrimoniale e nel conto economico ed integrare attraverso indicazioni descrittive informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite dagli schemi di bilancio (artt. 2427 e 2427-bis c.c.); il rendiconto finanziario rappresenta le variazioni, positive o negative, delle disponibilità liquide avvenute nell'esercizio di riferimento e le evoluzioni in quelli successivi (art. 2425-ter, c.c., OIC 10). Tuttavia, per le società di minori dimensioni, sono previste delle semplificazioni sulla redazione del bilancio. Nello specifico, le società che redigono il bilancio in forma abbreviata sono esonerate dalla compilazione del rendiconto finanziario (art. 2435-bis c.c.), mentre, le micro-imprese, sono esonerate dalla redazione della nota integrativa se in calce allo stato patrimoniale riportano le informazioni previste dal primo comma dell'art. 2427 n. 9) e 16) c.c., nonché del rendiconto finanziario. La redazione del bilancio è affidata agli amministratori, i quali, per attenersi ai principi di redazione generali quali chiarezza, veridicità e correttezza, devono rispettare i postulati declinati dall'OIC 11, ossia: prudenza; prospettiva della continuità aziendale; rappresentazione sostanziale; competenza; costanza nei criteri di valutazione; rilevanza; comparabilità. Le fasi dell'approvazione e deposito del bilancio L'iter d'approvazione e deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese, è caratterizzato da specifici adempimenti definiti dalla normativa civilistica, ciascuno dei quali dev'essere ottemperato entro un termine prestabilito. Gli adempimenti possono essere così brevemente riepilogati: redazione del progetto di bilancio da parte degli amministratori; presentazione del bilancio agli organi di controllo; deposito del bilancio presso la sede sociale; approvazione dall'assemblea dei soci; deposito del bilancio presso il Registro delle imprese. Come anticipato, alla chiusura dell'esercizio sociale, gli amministratori hanno il compito di redigere il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione, almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea dei soci qualora il progetto non debba essere comunicato all'organo di controllo, in caso contrario, la redazione dovrà avvenire almeno 30 giorni prima. In quest'ultimo caso, infatti, almeno 30 giorni prima dell'assemblea, gli amministratori dovranno trasmettere il progetto di bilancio e la relazione al Collegio sindacale, nonché all'organo incaricato della revisione legale, se presente. Il Collegio sindacale e l'organo di revisione, presa visione del bilancio, dovranno redigere a loro volta le rispettive relazioni che verranno trasmesse all'organo amministrativo, sempre nei 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea. La successiva fase prevede il deposito in copia del bilancio, con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e dell'organo di revisione, nonché la copia integrale dei bilanci delle società controllate ed il prospetto riassuntivo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio di quelle collegate, presso la sede sociale, almeno 15 giorni prima della data d'adunanza dell'assemblea che procederà all'approvazione. Quest'ultima, ai sensi dell'art. 2364 c.c., dev'essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Tuttavia, lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, in due casi specifici: obbligo di redazione del bilancio consolidato; particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società. Qualora l'approvazione avvenga nel maggior termine di 180 giorni, gli amministratori sono tenuti a segnalare nella relazione sulla gestione le ragioni della dilazione. Si evidenzia, inoltre, che nell'ipotesi in cui l'assemblea deliberi anche la distribuzione degli utili, la relativa delibera dev'essere depositata presso l'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni dall'approvazione (termine di cui all'art. 13 DPR 131/86 come modificato dall'art. 14 DL 73/2022), ai fini del versamento dell'imposta di registro in misura fissa pari a 200 euro. L'ultima fase dell'iter è il deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese entro 30 giorni dall'approvazione, unitamente al verbale d'approvazione dell'assemblea, alle relazioni redatte dall'organo amministrativo e dagli organi di controllo. Termini di approvazione e deposito del bilancio Adempimento Termine Scadenza ordinaria Approvazione a 180 gg Redazione progetto di bilancio e relazione sulla gestione Almeno 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea (15 giorni se non dev'essere trasmessa all'organo di controllo) 31 marzo 2024 (15 aprile 2024) 30 maggio 2024 (14 giugno 2024) Trasmissione del progetto di bilancio e della relazione al collegio sindacale e all'organo di revisione Almeno 30 giorni prima della convocazione dell'assemblea 31 marzo 2024 30 maggio 2024 Trasmissione della relazione del collegio sindacale e dell'organo di revisione agli amministratori Almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea 15 aprile 2024 14 giugno 2024 Deposito del bilancio e delle relazioni presso la sede sociale Almeno 15 giorni prima della convocazione dell'assemblea 15 aprile 2024 14 giugno 2024 Approvazione del bilancio da parte dell'assemblea Entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (180 nei casi in cui sia possibile applicare il maggior termine) 30 aprile 2024 29 giugno 2024 (essendo sabato slitta al 1° luglio 2024) Deposito del bilancio presso il Registro delle imprese Entro 30 giorni dall'approvazione 30 maggio 2024 29 luglio 2024 Registrazione della delibera di distribuzione degli utili Entro 30 giorni dall'approvazione 30 maggio 2024 29 luglio 2024 Sanzioni per mancato deposito Il mancato deposito del bilancio d'esercizio presso il Registro delle imprese, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 2360 c.c. aumentata di 1/3, ossia da 137,34 a 1.376,00 euro. Tuttavia, qualora l'omesso deposito venga regolarizzato entro 30 giorni dal termine stabilito, la suindicata sanzione è ridotta ad 1/3, quindi, l'ammontare dovuto va da 45,78 a 458,67 euro. ...
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