mercoledì 08/11/2023 • 06:00
Data l'inclusione del Lussemburgo nella c.d. white list, per il Fisco non ci sono ostacoli all'accesso al regime esentativo per gli interessi percepiti dalla società in Italia in relazione a obbligazioni e altri titoli assimilati (Risp. AE 7 novembre 2023 n. 454).
redazione Memento
Con la Risposta n. 454 del 7 novembre 2023 le Entrate si sono espresse in ordine all'applicazione del regime di esenzione previsto per i soggetti non residenti con riguardo agli interessi derivanti da obbligazioni di cui all'art. 6 D.Lgs. 239/96. In generale, sotto il profilo soggettivo, rientrano nel regime in esentativo in parola i soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni indicati nel DM 4 settembre 1996 (cd. white list), ovvero le persone fisiche, le società, le associazioni di persone ed ogni altra entità che viene considerata soggetto passivo ai fini tributari. Nel caso di specie l'istante è una società di cartolarizzazione lussemburghese che intende investire in Italia in obbligazioni o titoli assimilati (''Notes'') emesse da società italiane e soggette al regime fiscale di cui al menzionato D.Lgs. 239/96. La legge fiscale lussemburghese non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per le società di cartolarizzazione costituite in forma societaria, dunque, la società rientra nell'ambito di applicazione delle imposte sui redditi previste in Lussemburgo. Tali circostanze permettono all'istante di accedere al regime di esenzione in commento. Secondo quanto precisato dalle Entrate, infatti, trattandosi di un soggetto passivo di imposta in Lussemburgo, Paese incluso nella c.d. white list – ove, come anticipato, è soggetto a tassazione secondo la legislazione fiscale lussemburghese che non prevede alcun tipo di esenzione dalle imposte sui redditi per la società di cartolarizzazione costituite in forma societaria - l'Istante rientra tra i soggetti di cui al primo periodo del citato art. 6 («Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e titoli similari di cui all'articolo 2, comma 1, percepiti da soggetti residenti in Stati e territori che consentono un adeguato scambio di informazioni».) Conseguentemente, la Società potrà beneficiare del regime di esenzione sugli interessi, premi e altri frutti che percepirà con riferimento alle Notes oggetto di investimento e rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 239/96. Fonte: Risp. AE 7 novembre 2023 n. 454
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