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Con la Circ. 7 novembre 2023 n. 89, l'INPS si occupa della compatibilità e cumulabilità delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale (LOAgri) a tempo determinato introdotte dalla Legge di Bilancio per il 2023 (art. 1, c. 343-354, L. 197/2022).

Di cosa si tratta?

La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto un'apposita disciplina per il lavoro occasionale nell'agricoltura, valida per il biennio 2023-2024.

Tra i soggetti che possono rendere prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato anche i percettori delle prestazioni di disoccupazione NASPI e DISCOLL.

Il compenso erogato al lavoratore per il lavoro occasionale in agricoltura è esente da imposizione fiscale e lo stesso non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato, entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile. Il beneficiario delle indennità di disoccupazione può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il predetto limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all'INPS del compenso derivante dalle stesse.

Profili di cumulabilità tra le prestazioni

L'INPS precisa quindi che, in caso di svolgimento di prestazioni occasionali in agricoltura, nei limiti sopra individuati, in concomitanza alla fruizione di prestazioni di disoccupazione NASPI e DISCOLL, i compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le indennità di disoccupazione che non saranno, quindi, soggette a sospensione, abbattimento o decadenza. Inoltre, la contribuzione versata dal datore di lavoro e dal lavoratore per lo svolgimento delle prestazioni lavorative occasionali in agricoltura è da considerare utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione, anche agricola.

Fonte: Circ. INPS 7 novembre 2023 n. 89

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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