martedì 07/11/2023 • 06:00
Sotto la lente del Fisco il caso di una stabile organizzazione in Italia di una banca estera nell'ipotesi di attività di deposito e custodia di titoli svolta dalla banca estera, in esecuzione di contratti stipulati direttamente da quest'ultima (Risp. AE 6 novembre 2023 n. 453).
redazione Memento
In sede di risposta a interpello le Entrate hanno fatto chiarezza sugli adempimenti tributari a carico della stabile organizzazione in Italia di una banca estera nell'ipotesi di attività di deposito e custodia di titoli svolta dalla banca estera, in esecuzione di contratti stipulati direttamente dalla banca estera. Al riguardo, con riferimento alla possibilità di nominare un rappresentante fiscale da parte di un intermediario estero, nella particolare ipotesi in cui, nonostante la presenza di una stabile organizzazione in Italia, quest'ultima non svolga in Italia attività di custodia titoli per cui la stessa assume il ruolo di sostituto d'imposta, con la Ris. AE 16 gennaio 2019, n. 5/E (e da ultimo la Risp. AE 20 gennaio 2023 n. 108), confermando l'unicità soggettiva fra il soggetto estero e la stabile organizzazione, è stato chiarito che, in presenza di una stabile organizzazione operante in Italia, il soggetto estero è già rappresentato fiscalmente nel territorio direttamente dalla stabile organizzazione. La citata risoluzione n. 5/E del 2019, altresì, ha precisato che, solo qualora la stabile organizzazione non svolga in Italia attività di custodia titoli per le quali la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta in applicazione delle disposizioni citate nella medesima risoluzione, la casa madre non residente può nominare un rappresentante fiscale circoscrivendo l'ambito del mandato alle specifiche attività di custodia. Diversamente, qualora la stabile organizzazione svolga in Italia l'attività di custodia titoli per la quale la stessa assume il ruolo di sostituto di imposta la stessa deve svolgere tale ruolo anche per conto della casa madre. Con riguardo alla tassazione redditi di capitale e diversi di natura finanziaria, come noto, gli interessi, premi ed altri frutti di talune obbligazioni e titoli similari sono assoggettati ad imposta sostitutiva qualora percepiti da determinate tipologie di soggetti residenti in Italia definiti ''nettisti''. L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie, dagli agenti di cambio e da altri soggetti espressamente indicati in appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, residenti in Italia, che comunque intervengono nella loro riscossione. La disciplina opera una distinzione tra banche residenti o non residenti di ''primo livello'' e banche di ''secondo livello'', stabilendo per le prime un ruolo di intermediazione fra l'investitore e le banche di ''secondo livello'' abilitate ad intrattenere rapporti diretti con l'Amministrazione finanziaria. Gli enti e le società non residenti'' che aderiscono a sistemi di gestione accentrata dei titoli e ''intrattengono rapporti diretti'' con l'Amministrazione finanziaria sono equiparati alle banche di ''secondo livello''. In base a tale disciplina, per l'espletamento degli adempimenti richiesti, tali enti e società devono nominare quale rappresentante fiscale in Italia una banca o una SIM residente nel territorio dello Stato, una stabile organizzazione in Italia di una banca o una SIM non residente ovvero una società di gestione accentrata di strumenti finanziari. Pertanto, qualora in capo ad un investitore non residente non risultino soddisfatti i requisiti per l'esenzione, la banca di ''secondo livello'' deve applicare l'imposta sostitutiva nonché svolgere i conseguenti adempimenti anche per il tramite del proprio rappresentante fiscale. Con la nuova risposta le Entrate, tra il resto, hanno confermato che, tenuto conto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta sostitutiva, gli adempimenti posti in essere da una banca di ''secondo livello'' residente sono analoghi a quelli richiesti ad una banca di ''secondo livello'' estera, quest'ultima, per il tramite del proprio rappresentante fiscale in Italia, possa applicare l'imposta sostitutiva anche nei confronti di soggetti residenti in Italia che detengono strumenti finanziari per il tramite del medesimo intermediario estero. Fonte: Risp. AE 6 novembre 2023 n. 453
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