lunedì 06/11/2023 • 14:30
Nell’Approfondimento del 2 novembre 2023, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro fornisce indicazioni utili su come regolamentare il trattamento economico dovuto ai lavoratori durante le festività.
redazione Memento
La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con Approfondimento del 2 novembre 2023 intitolato “Lavoro e festività: come regolamentare il trattamento economico”, fornisce indicazioni utili su come regolamentare il trattamento economico dovuto ai lavoratori durante le festività. Nel documento, la premessa è dedicata alla festività del 1° novembre, data in cui il lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro. A seguire, si analizza la regolamentazione del trattamento economico sia nel caso di svolgimento della prestazione d’opera durante le festività che in sua assenza da parte di lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro, in misura fissa e da lavoratori retribuiti in parte in misura fissa e in parte in misura variabile. 1. Come fare per lavoratori retribuiti in relazione alle ore di lavoro I datori di lavoro privati sono tenuti, durante le festività, a corrispondere ai lavoratori dipendenti retribuiti in relazione alle ore di lavoro compiute, il seguente trattamento economico: a) in assenza di prestazione d’opera: deve essere corrisposta la normale retribuzione di fatto giornaliera, determinata ragguagliandola a quella corrispondente ad 1/6 dell’orario settimanale contrattuale, o, in mancanza, a quello di legge; b) in presenza di prestazione d’opera: oltre alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, compreso ogni elemento accessorio, deve essere corrisposta la retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate, con la maggiorazione per il lavoro festivo. Tale trattamento deve essere ugualmente corrisposto per intero al lavoratore anche nei casi di: riduzione dell’orario giornaliero o settimanale di lavoro; sospensione del lavoro a qualunque causa dovuta, indipendentemente dalla volontà del lavoratore. Se la sospensione è in atto da oltre 2 settimane, il trattamento economico spetta per le festività nazionali e non per quelle infrasettimanali; sospensione del lavoro dovuta a riposo compensativo di lavoro domenicale; sospensione del lavoro dovuta a coincidenza della festività con la domenica o altro giorno festivo, compresa la celebrazione del Santo Patrono. N.B. Retribuzione globale di fatto giornaliera: deve intendersi la normale intera retribuzione giornaliera, compreso ogni elemento accessorio di essa: quella cioè che è corrisposta di fatto al lavoratore, anche se essa sia, per motivi di merito o per qualsiasi altro motivo, superiore a quella minima stabilita dai contratti collettivi di categoria. Per i lavoratori retribuiti a cottimo, provvigioni o con altre forme di compensi mobili, si calcolerà il valore delle quote mobili sulla media oraria delle ultime quattro settimane. Nella determinazione del sesto dell’orario di lavoro settimanale, deve essere escluso dagli elementi di calcolo l’eventuale lavoro straordinario che l’azienda avrebbe potuto far effettuare nel periodo in cui cade la festività, non potendosi considerare come normale retribuzione quella inerente ad un lavoro non avente carattere di normalità. 2. Come fare per lavoratori retribuiti in misura fissa In caso di assenza di prestazione di lavoro: i lavoratori retribuiti in misura fissa non hanno diritto a retribuzione alcuna, in quanto, dato il loro sistema di remunerazione (a settimana, a quindicina, a mese, ecc.), questa già comprende lo stipendio o il salario per i giorni festivi inclusi nel periodo; In caso di presenza di prestazione di lavoro: ai lavoratori retribuiti in misura fissa è dovuta la maggiorazione sulla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate. Se la festività ricorre di domenica: In caso di assenza di prestazione di lavoro: spetta un importo pari ad una quota giornaliera della retribuzione di fatto. L’importo della quota sarà determinato sulla base di 1/26 della retribuzione mensile fissa o comunque in base al coefficiente previsto dalla contrattazione collettiva; In caso di presenza di prestazione di lavoro: ai lavoratori retribuiti in misura fissa spetta, oltre al trattamento di cui sopra, il compenso previsto dai contratti di lavoro per tali prestazioni. Se l’orario settimana/e è distribuito su 5 giorni e la festività coincide con il sabato, o con l’equivalente giornata di riposo: alcuni contratti non prevedono alcun compenso aggiuntivo; altri, al contrario, prevedono lo stesso trattamento della festività che cade di domenica e cioè la corresponsione di un importo pari ad una quota giornaliera di retribuzione. N.B. Sul punto, in assenza di norma collettiva regolatrice, la giurisprudenza maggioritaria si è orientata per l’esclusione di qualsiasi compenso aggiuntivo in quanto il trattamento economico per la festività si intende compreso nella retribuzione mensile. 3. Come fare per lavoratori retribuiti parte in misura fissa e parte in misura variabile Il Ministero del Lavoro ha chiarito che l’obbligo del datore di lavoro consiste nell’integrare la retribuzione - spettante per intero al lavoratore - mediante il solo pagamento, nelle festività non lavorate, di quella parte mobile della retribuzione giornaliera che, per essere legata all’orario di lavoro compiuto, il lavoratore non percepirebbe a causa della mancata prestazione, mentre l’aliquota giornaliera della retribuzione fissa (commisurata cioè indistintamente ad un determinato periodo di paga) è già assicurata al lavoratore ugualmente ed automaticamente dallo stesso sistema retributivo e non deve perciò essere corrisposta una seconda volta. Fonte: Approfondimento Fondazione Studi Consulenti del Lavoro 2 novembre 2023
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Roberta Cristaldi
- Avvocato in MilanoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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