mercoledì 08/11/2023 • 06:00
Laddove l'esistenza del credito non venga contestata dall'Amministrazione finanziaria, la mancata od irregolare apposizione del visto di conformità non arreca alcun pregiudizio per le casse erariali ma si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto alla compensazione.
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Il caso
Un Consorzio impugnava alcuni atti di irrogazione delle sanzioni con i quali l'Ufficio contestava l'utilizzo in compensazione di crediti emersi da dichiarazione vistata da un professionista non abilitato, in misura superiore ai limiti previsti, applicando le sanzioni pari al 30% dei crediti di volta in volta compensati. Il ricorrente rappresentava che la violazione contestata si sarebbe doveva considerare di natura puramente formale e, in assenza di contestazioni sull'esistenza dei crediti portati in compensazione, la condotta non aveva arrecato un danno sostanziale all'erario. Citava sul punto giurisprudenza favorevole, sia di merito che di legittimità e chiedeva, quindi, l'applicazione della sanzione nella misura fissa (art. 8 D.Lgs. 471/97) in luogo di quella irrogata. I giudici di primo grado convalidavano l'operato dell'Ufficio ricordando il disposto dell'art. 10 c. 1 lett. a) numero 7 DL 78/2009 il quale prevede che: "i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi all'imposta sul valore aggiunto per importi superiori a 15.000 Euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità … relativamente alle dichiarazioni dalle quali emerge il credito…”.
Appariva ai primi giudici evidente come il legislatore, nell'introdurre una norma che innovasse ed agevolasse le imprese a eseguire i pagamenti, utilizzando eventuali crediti in compensazione orizzontale, abbia fatto chiaro riferimento all'obbligo, di rispettare precisi requisiti e dettagliati presupposti, ciò nel declinato intendimento di contrastare possibili ed eventuali abusi da parte di chi intendesse effettuare i pagamenti a mezzo di compensazioni, rendendo più rigoroso il sistema delle compensazioni. Pertanto, la Corte di primo grado attribuiva alla citata disposizione un carattere sostanziale e diretto ad evitare un pregiudizio alle azioni di controllo dell'ufficio.
Il “no” all'equivalenza con l'omesso versamento
I giudici “del riesame” hanno ribaltato l'esito della controversia a favore della parte privata richiamando la disciplina generale sanzionatoria (art. 6 D.Lgs. 472/97) che, in materia di cause di non punibilità, prevede, tra l'altro, che non sono punibili le violazioni che non arrecano pregiudizio all'esercizio delle azioni di controllo e che non incidono sulla determinazione della base imponibile, dell'imposta e sul versamento del tributo. Secondo la Corte, incontestata la spettanza del credito, la mancata od irregolare apposizione del visto di conformità, oltre a non costituire condotta fraudolenta, non arreca alcun pregiudizio per le casse erariali ma si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno del diritto alla compensazione.
È stato richiamato dai giudici territoriali l'orientamento della Suprema Corte di Cassazione secondo cui “la funzione del visto di conformità richiesto per poter operare la compensazione dei crediti di imposta è quella di assicurare un controllo anticipato della esistenza e spettanza del credito compensabile mediante l'attribuzione della relativa verifica ad un professionista abilitato. L'inosservanza di tale adempimento è quindi inidonea a pregiudicare l'esercizio delle attività di controllo e di verifica della sussistenza del credito da parte dell'Ente accertatore. Essa è altresì inidonea ad incidere negativamente in danno del fisco sia sulla base imponibile dell'imposta sia sul versamento del tributo, in quanto, una volta accertata sul piano sostanziale l'esistenza del credito IVA e il conseguente diritto del contribuente di portarlo in compensazione, la mancata apposizione del visto si risolve in una infrazione puramente formale che non determina il venir meno di tale diritto…la compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo dell'apposizione del visto non configura, sotto il profilo sanzionatorio, una violazione di omesso versamento.” (inter alias, Cass. ord. n. 25736/2022 2022). In aderenza al citato orientamento di legittimità, la Corte Tributaria lombarda ha ritenuto applicabile al caso di specie la sanzione fissa prevista in caso di violazioni di adempimenti meramente formali.
Fonte: CGT II Lombardia 26 ottobre 2023 n. 3194
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Marco Nessi
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