sabato 04/11/2023 • 06:00
Fino al 10 dicembre 2023 le richieste di riduzione contributiva riferita ai contratti di solidarietà 2023. L’avviso del Ministero del Lavoro del 23 ottobre 2023 consente alle imprese che sono state interessate (o che lo sono tuttora) di poter chiedere la riduzione contributiva prevista dai decreti interministeriali.
Con avviso del 23 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto il periodo di riferimento per la presentazione delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali relativi all’annualità 2023.
La domanda, che può essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre 2023, è disponibile esclusivamente in modalità telematica nella sezione di riferimento “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” nel sito istituzionale del Ministero (identificata dall’etichetta “sgravi CDS online”
I contratti di solidarietà: la normativa di riferimento
Come riportato dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’agevolazione in esame è rivolta alle imprese:
In particolare, i datori di lavoro interessati possono azionare una riduzione pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro laddove la riduzione di orario di lavoro sia superiore alla soglia limite del 20%.
Come stabilito dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 (modificato parzialmente dalla Legge n. 234 del 2021), in abrogazione degli artt. 1 e 2 DL 726/84, i contratti di solidarietà difensivi sono contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (ovvero che rispettino i criteri di rappresentatività sul territorio nazionale) che stabiliscono una “riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche tramite un suo più razionale impiego”.
Per quanto attiene ai limiti strutturali del contratto di solidarietà (ferma la percentuale del 20% ai fini dell’applicazione dell’esonero) a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2022, ovvero in seguito alle modifiche disposte dal comma 199 della Legge n. 234 del 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), devono essere altresì rispettati i vincoli con riferimento alla tematica della “riduzione di orario”.
In particolare:
I contratti di solidarietà: l’agevolazione contributiva
Per quanto attiene l’aspetto operativo dell’agevolazione contributiva in esame, i decreti interministeriali n. 2 del 2017 e n. 278 del 2019, prevedono due importanti limiti applicativi:
Come illustrato poi dall’Inps nella circolare n. 40 del 5 aprile 2023, che si richiama per quanto attiene alle istruzioni operative dello sgravio contributivo dei contratti di solidarietà, il beneficio della riduzione contributiva viene applicato e rapportato a ciascun periodo paga “compreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione dello stesso”, ovvero in ciascun periodo in cui può ritenersi applicato il contratto di solidarietà.
Per tale motivo, per ciascuna mensilità coinvolta, i datori di lavoro hanno diritto ad una riduzione pari al 35% della contribuzione a proprio carico per ciascun lavoratore il cui orario sia stato ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale, previo provvedimento di ammissione alla riduzione contributiva da parte della direzione generale degli Amministratori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Presentazione della domanda: istruzioni operative
Il termine per la presentazione delle domande decorre dal 30 novembre 2023 al 10 dicembre 2023, tuttavia, già a partire dal 2 novembre è operativo l’applicativo telematico per procedere alla “pre-compilazione” delle istanze di agevolazione contributiva.
La domanda, che può essere effettuata attraverso l’applicativo telematico “sgravicdsonline”, può essere compilata esclusivamente utilizzando le credenziali SPID o CIE (carta di identità elettronica).
Inoltre, come già previsto a decorrere dall’anno 2021, il pagamento dell’imposta di bollo per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente tramite il sistema “PagoPa”. In caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando il metodo predetto, non verrà consentito l’invio delle domande di sgravio contributivo.
La domanda telematica
Per quanto attiene alle informazioni necessarie per procedere alla compilazione telematica della domanda, si evidenziano le seguenti sezioni:
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