sabato 04/11/2023 • 06:00
Fino al 10 dicembre 2023 le richieste di riduzione contributiva riferita ai contratti di solidarietà 2023. L’avviso del Ministero del Lavoro del 23 ottobre 2023 consente alle imprese che sono state interessate (o che lo sono tuttora) di poter chiedere la riduzione contributiva prevista dai decreti interministeriali.
Con avviso del 23 ottobre 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha reso noto il periodo di riferimento per la presentazione delle domande di riduzione contributiva per i contratti di solidarietà industriali relativi all’annualità 2023. La domanda, che può essere presentata dal 30 novembre al 10 dicembre 2023, è disponibile esclusivamente in modalità telematica nella sezione di riferimento “Decontribuzione contratti di solidarietà industriali” nel sito istituzionale del Ministero (identificata dall’etichetta “sgravi CDS online” I contratti di solidarietà: la normativa di riferimento Come riportato dallo stesso Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, l’agevolazione in esame è rivolta alle imprese: che abbiano stipulato entro il 30 novembre 2023 dei contratti di solidarietà o, diversamente, le imprese che abbiano stipulato un contratto di solidarietà nel secondo semestre dell’anno precedente. In particolare, i datori di lavoro interessati possono azionare una riduzione pari al 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro laddove la riduzione di orario di lavoro sia superiore alla soglia limite del 20%. Come stabilito dall’art. 21 del Decreto Legislativo n. 148 del 2015 (modificato parzialmente dalla Legge n. 234 del 2021), in abrogazione degli artt. 1 e 2 DL 726/84, i contratti di solidarietà difensivi sono contratti collettivi aziendali ai sensi dell’art. 51 del Decreto Legislativo n. 81 del 2015 (ovvero che rispettino i criteri di rappresentatività sul territorio nazionale) che stabiliscono una “riduzione dell’orario di lavoro al fine di evitare, in tutto o in parte, la riduzione o la dichiarazione di esubero del personale anche tramite un suo più razionale impiego”. Per quanto attiene ai limiti strutturali del contratto di solidarietà (ferma la percentuale del 20% ai fini dell’applicazione dell’esonero) a partire dai contratti stipulati dal 1° gennaio 2022, ovvero in seguito alle modifiche disposte dal comma 199 della Legge n. 234 del 2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), devono essere altresì rispettati i vincoli con riferimento alla tematica della “riduzione di orario”. In particolare: la riduzione media oraria complessiva non può essere superiore all’80% dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori oggetto del contratto di solidarietà (in precedenza il limite era fissato era del 60%); per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva massiva è individuata nel 90% per tutto il periodo di validità del contratto di solidarietà (in precedenza il limite era del 70%); I contratti di solidarietà: l’agevolazione contributiva Per quanto attiene l’aspetto operativo dell’agevolazione contributiva in esame, i decreti interministeriali n. 2 del 2017 e n. 278 del 2019, prevedono due importanti limiti applicativi: in primis, il riconoscimento dell’agevolazione nella misura massima del 35% (a fronte di una riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%); successivamente, la riduzione contributiva per un periodo massimo di 24 mesi nel quinquennio mobile. Come illustrato poi dall’Inps nella circolare n. 40 del 5 aprile 2023, che si richiama per quanto attiene alle istruzioni operative dello sgravio contributivo dei contratti di solidarietà, il beneficio della riduzione contributiva viene applicato e rapportato a ciascun periodo paga “compreso nell’arco temporale di autorizzazione alla fruizione dello stesso”, ovvero in ciascun periodo in cui può ritenersi applicato il contratto di solidarietà. Per tale motivo, per ciascuna mensilità coinvolta, i datori di lavoro hanno diritto ad una riduzione pari al 35% della contribuzione a proprio carico per ciascun lavoratore il cui orario sia stato ridotto in misura superiore al 20% rispetto a quello contrattuale, previo provvedimento di ammissione alla riduzione contributiva da parte della direzione generale degli Amministratori sociali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presentazione della domanda: istruzioni operative Il termine per la presentazione delle domande decorre dal 30 novembre 2023 al 10 dicembre 2023, tuttavia, già a partire dal 2 novembre è operativo l’applicativo telematico per procedere alla “pre-compilazione” delle istanze di agevolazione contributiva. La domanda, che può essere effettuata attraverso l’applicativo telematico “sgravicdsonline”, può essere compilata esclusivamente utilizzando le credenziali SPID o CIE (carta di identità elettronica). Inoltre, come già previsto a decorrere dall’anno 2021, il pagamento dell’imposta di bollo per la presentazione della domanda può essere effettuato esclusivamente tramite il sistema “PagoPa”. In caso di omesso pagamento dell’imposta di bollo, utilizzando il metodo predetto, non verrà consentito l’invio delle domande di sgravio contributivo. La domanda telematica Per quanto attiene alle informazioni necessarie per procedere alla compilazione telematica della domanda, si evidenziano le seguenti sezioni: “Nuova domanda” nella quale dovranno essere riportati il codice fiscale dell’azienda, il codice della pratica assegnato dal sistema CIGSOnline e la data di inoltro della pratica nel sistema CIGSOnline; “Sezione A – Dati relativi all’Azienda” nella quale dovranno essere compilati i dati anagrafici dell’azienda (denominazione, natura giuridica, legale rappresentante, sede legale, recapiti pec, mail e telefonici). In questa sezione dovranno essere indicati gli estremi della marca da bollo (pagamento tramite sistema PagoPa); “Sezione B – Dati Relativi alle unità produttive interessate dal contratto di solidarietà”, nella quale dovranno essere selezionate le unità produttive interessate dallo sgravio, successivamente, indicati il relativo numero dei lavoratori interessati e il periodo della domanda di contribuzione in questione; “Sezione C – Periodo di intervento” nella quale dovrà essere indicata una stima indicativa dello sgravio e il numero di lavoratori interessati dallo sgravio, il periodo della domanda di decontribuzione, la data di sottoscrizione del contratto di solidarietà e, infine, i dati identificativi del referente dell’istanza; Nella sezione “STEP-2” dovrà poi essere allegato il file AS.5.1 recante “elenco lavoratori con riduzione oraria superiore al 20% per i quali si beneficia dello sgravio di cui al DI n. 2 del 27 settembre 2017 e al DI n. 278 del 30 settembre 2019”.
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