lunedì 06/11/2023 • 06:00
Il rispetto delle clausole sociali all’interno dei contratti collettivi non può comportare automatismi nell’obbligo di riassorbimento del personale.
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Con il termine di “clausole sociali” si identifica un istituto sorto nell'ambito della disciplina del contratto di appalto (artt. 1655 e ss. c.c.) previsto dalla legge (art. 29, c. 3 D.Lgs. n. 276/2003) e regolato dalla contrattazione collettiva di riferimento, finalizzato a garantire la protezione, la salvaguardia e in via generale l'assorbimento del personale impiegato nell'appalto in caso di subentro di un nuovo appaltatore. Si tratta di un meccanismo che trova applicazione nell'ambito del rapporto di lavoro privato in prevalenza nei casi di cessazione di un appalto e in tutti i casi di subentro nelle medesime attività e servizi di un nuovo appaltatore, finalizzato in primo luogo a garantire la continuità del servizio oltre che dell'occupazione del personale già impiegato nelle attività oggetto dell'appalto. Per come è costruito, pertanto, l'istituto delle “clausole sociali” mira a garantire in situazioni di continuità economica, non solo il riassorbimento e la protezione del personale ma soprattutto il rispetto di determinati standard di protezione sociale ponendosi – soprattutto nel settore degli appalti pubblici - quale condizione per l'aggiudicazione di una gara e quindi pr...
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