Soggetti interessati
Si tratta dei lavoratori autonomi iscritti alle gestioni previdenziali speciali degli artigiani e commercianti, dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, degli iscritti alla Gestione separata in qualità di professionisti o collaboratori. In tale ultimo caso, il versamento potrà essere effettuato dal committente, in quanto responsabile dell'obbligo contributivo originario.
I debiti contributivi stralciati
I recenti interventi legislativi che hanno previsto lo stralcio di posizioni debitorie nei confronti dell'INPS, anche allo scopo di alleggerire le attività di riscossione relative a importi di ridotta entità spesso irrecuperabili, possono avere l'effetto collaterale di pregiudicare almeno in parte la posizione previdenziale degli stessi beneficiari. Pertanto, il legislatore ha previsto che gli interessati possano, su base volontaria, ricostituire la propria posizione, versando gli importi stralciati ed evitando così effetti negativi sulle loro prestazioni pensionistiche future.
Ciò è avvenuto con l'introduzione dell'art. 23-bis DL 48/2023 convertito in L. 85/2023, entrata in vigore il 4 luglio scorso. La norma individua due interventi legislativi, che disponevano l'”annullamento automatico” (lo stralcio, appunto) dei debiti contributivi fino a € 1.000, comprensivi di sanzioni e interessi per ritardata iscrizione a ruolo. Le misure interessate sono le seguenti:
il decreto fiscale (DL 119/2018), che ha disposto l'annullamento dei carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, anche nel caso in cui le stesse cartelle fossero già state oggetto di richiesta di definizione agevolata ai sensi del medesimo decreto fiscale; la misura riguarda l'importo residuo come quantificato alla data del 24 ottobre 2018;
la Legge di bilancio 2023 (art. 1 c. 222 L. 197/2022), che annulla, a decorrere dal 30 aprile 2023, i debiti residui fino a € 1.000, come quantificati alla data del 1° gennaio 2023 e risultanti dai carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, compresi gli importi oggetto di definizioni agevolate precedenti (quindi, non solo quelle del DL 119/2018, ma anche quelle introdotte dal DL 34/2019 e dalla L. 145/2018). Nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio e il 30 aprile il contribuente avrebbe potuto versare il debito residuo, che risulterebbe quindi definitivamente acquisito.
Condizioni per accedere alla misura
La condizione da verificare è che il debito contributivo non sia frattanto caduto in prescrizione; come noto, la prescrizione del debito previdenziale estingue l'obbligazione e l'Istituto previdenziale non può rinunciare alla prescrizione stessa; l'Istituto verificherà quindi se, alla data dell'annullamento automatico del debito, lo stesso fosse oggetto di atti che presuppongono l'avvenuta interruzione della prescrizione quinquennale, quali:
rateizzazione concessa dall'agente della riscossione o definizione agevolata ancora in corso;
procedimento giudiziale per l'accertamento dell'esistenza effettiva del debito;
intimazione di pagamento o azioni esecutive.
Le date interessate sono, quindi, il 24 ottobre 2018 (DL 119/2018) e il 30 aprile 2023 (L. 197/2022). La verifica sulla prescrizione dovrà tenere conto anche dei periodi di sospensione intervenuti durante l'emergenza pandemica (dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 e dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021).
Domanda
Gli interessati possono presentare la domanda di ricalcolo dei debiti annullati, avvalendosi dei modelli predisposti dall'INPS, diversi a seconda che lo stralcio sia avvenuto in base al decreto-legge del 2018 o alla Legge di bilancio 2023. I modelli sono allegati alla Circ. INPS 10 ottobre 2023 n. 86.
Con la domanda, gli interessati dovranno consentire l'individuazione dei debiti annullati, indicando gli estremi delle cartelle/avvisi di addebito o i periodi oggetto di annullamento e scegliere la forma di pagamento, mediante rate di pari importo o in un'unica soluzione; per i debiti contemplati dalla Legge di bilancio 2023, si dovranno indicare anche le eventuali somme già versate tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2023. Ai fini della verifica dell'eventuale prescrizione, l'interessato dovrà indicare anche lo stato del debito alla data dell'annullamento (rateizzazione, definizione agevolata, giudizio pendente, ecc.). Nel caso di debiti oggetto di intimazione di pagamento, si dovrà allegare il relativo atto. Le domande devono essere trasmesse tramite il cassetto previdenziale relativo alla gestione di appartenenza. Gli artigiani e commercianti accederanno alla voce “Ruoli/avvisi di addebito”, i lavoratori agricoli autonomi alla voce “Avvisi di addebito”, professionisti e committenti delle Gestione separata alla voce “Altro”, potendo questi ultimi trasmettere la domanda anche via PEC, così come gli aventi diritto dell'iscritto defunto, a prescindere dalla gestione di appartenenza.
Il ricalcolo effettuato dall'INPS riguarderà anche le sanzioni civili dovute dalla data di scadenza legale del pagamento fino alla data di annullamento dei debiti, ad eccezione dei debiti oggetto di definizione agevolata, la quale di per sé non prevede l'applicazione delle sanzioni stesse.
Definizione delle domande
L'esito dell'istruttoria delle domande sarà comunicato agli interessati all'interno del cassetto previdenziale o via PEC, in tempo utile a consentire l'effettuazione dei pagamenti entro il 31 dicembre 2023; l'eventuale reiezione dovrà essere motivata nel relativo provvedimento.
Modalità di pagamento
Poiché le attività gestionali relative allo stralcio da ultimo definito dalla Legge di bilancio 2023 non sono ancora concluse, l'INPS ha preannunciato l'emanazione di un nuovo messaggio, che recherà le indicazioni necessarie per il pagamento da parte degli interessati; ciò fermo restando che, per lo stralcio introdotto nel decreto fiscale del 2018, sarà necessario procedere al riaccertamento del credito, che risulta già eliminato dalle scritture contabili dell'Istituto.
In ogni caso, la ricostituzione della posizione previdenziale è possibile solo in caso di pagamento integrale delle somme dovute. I pagamenti parziali saranno dunque rimborsati agli interessati, salvo che a carico degli stessi non siano pendenti ulteriori debiti previdenziali.